Art. 77 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2014 1. L'art. 16 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Registro delle agenzie di viaggio e turismo). - 1. Presso la Regione e' istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. 2. Per ogni agenzia registrata sono indicati la denominazione, l'ubicazione della sede principale, le generalita' del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8. 3. Nel registro sono, altresi', annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorio ligure. 4. Il registro e' aggiornato dalla Regione ed e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attivita' o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.».