Art. 77 
 
      Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1.  L'art.  16  della  legge  regionale  n.  7/2014  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Registro delle agenzie di viaggio e turismo). - 1. Presso
la Regione e' istituito  il  registro  delle  agenzie  di  viaggio  e
turismo. 
  2. Per ogni agenzia  registrata  sono  indicati  la  denominazione,
l'ubicazione della  sede  principale,  le  generalita'  del  soggetto
titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la  ragione
sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e
8. 
  3. Nel registro sono, altresi', annotate le sedi  secondarie  delle
agenzie operanti sul territorio ligure. 
  4. Il registro e' aggiornato dalla Regione  ed  e'  pubblicato  sul
sito istituzionale della Regione. 
  5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta
dell'interessato, per cessazione dall'attivita' o  negli  altri  casi
previsti   dalla   legge,   entro   novanta   giorni    dall'avvenuta
conoscenza.».