Art. 78. Manutenzione straordinaria di strade esistenti 1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilita' prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono modificare: a) la larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di 3,5 metri comprese eventuali cunette e banchine; b) le scarpate di monte e di valle; c) la pendenza longitudinale. 2. Il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo e' considerato un intervento di manutenzione straordinaria. 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade esistenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83. 4. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 5. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada esistente definita dal comma 1: a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento; b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni; c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato; d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100. 6. In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la nuova pendenza non puo' essere diversa da quanto previsto nell'Art. 81, comma 4, lettera d). 7. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.