Art. 78.
           Manutenzione straordinaria di strade esistenti
    1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la
serie  di  interventi  che  vengono eseguiti esclusivamente quando la
percorribilita'   prevista   risulta   insufficiente  e  deve  essere
migliorata;   tali  interventi  non  devono  modificare  lo  sviluppo
planimetrico del tracciato e possono modificare:
      a) la  larghezza  del  piano  rotabile,  fino  ad un massimo di
3,5 metri comprese eventuali cunette e banchine;
      b) le scarpate di monte e di valle;
      c) la pendenza longitudinale.
    2.  Il  cambiamento  del fondo stradale da naturale migliorato ad
artificiale  con  bitume,  asfalto  o  calcestruzzo e' considerato un
intervento di manutenzione straordinaria.
    3.   Gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  strade
esistenti   devono   essere   autorizzati  dall'ente  competente  per
territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83.
    4. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    5.  Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una
strada esistente definita dal comma 1:
      a) relazione  tecnica  dettagliata in cui vengono descritte con
precisione   quali   sono   le   caratteristiche   e  le  motivazioni
dell'intervento;
      b) carta  plano-altimetrica  in  scala non inferiore a 1:10.000
del   tracciato,   con   indicazione   dei   tratti,  preventivamente
picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
      c) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione del tracciato;
      d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.
    6.  In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la
nuova  pendenza  non puo' essere diversa da quanto previsto nell'Art.
81, comma 4, lettera d).
    7.  Per  i  mancati  adempimenti  previsti ai commi precedenti si
applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della
legge regionale n. 28/2001.