Art. 78.
Altezza  interna  utile  dei  locali  da  destinare  a  residenza o a
funzioni ad essa assimilabili, uffici e attivita' turistico-ricettive

   1.  L'altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o
a    funzioni    ad    essa    assimilabili,   uffici   e   attivita'
turistico-ricettive,  non  puo'  essere  inferiore a 2,70 metri per i
locali  abitabili  riducibili  a  2,40 metri per spazi accessori e di
servizio.  Per  gli edifici posti a quota superiore a 1.000 metri sul
livello  del  mare,  tenuto conto delle condizioni climatiche e della
tipologia  edilizia ricorrente, possono essere consentite altezze per
i  locali  abitabili  non  inferiori  a 2,55 metri, riducibili a 2,40
metri per spazi accessori e di servizio.
   2. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente
e  l'immobile  presenti  caratteristiche  tipologiche, strutturali ed
architettoniche   da   salvaguardare   oppure  nel  caso  in  cui  la
conformazione  strutturale  e  formale  dell'organismo  edilizio  non
consenta   senza   alterazioni   il   raggiungimento   delle   soglie
dimensionali  fissate  al comma 1, si potra' prescindere dal rispetto
dei parametri dimensionali ivi indicati sempreche' venga dimostrato e
verificato  l'effettivo  miglioramento igienico e funzionale rispetto
alla   situazione   in  atto.  A  tal  fine  alla  dichiarazione  del
progettista  che  attesti  la conformita' del progetto al regolamento
edilizio  e  alle  norme igienico-sanitarie dovra' essere allegato il
parere della ASL competente.
   3.  Negli  interventi  di  nuova  costruzione,  laddove  il solaio
sovrastante  l'ultimo  piano dell'edificio o una sua porzione non sia
orizzontale,  l'altezza  media  interna  netta  -  da intendersi come
distanza  tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale
mediano  tra  il  punto piu' alto e quello piu' basso dell'intradosso
del  solaio  stesso  -  non  puo' essere inferiore a 2,30 metri per i
locali  destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali
accessori  e  di  servizio.  L'altezza  della  parete minima non puo'
essere  inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30
metri  per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a
quota  superiore  a  1.000  metri  sul livello del mare, tenuto conto
delle  condizioni  climatiche  e della tipologia edilizia ricorrente,
l'altezza  media  interna  netta puo' essere ridotta a 2,10 metri per
gli  spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e
di  servizio. L'altezza della parete minima non puo' essere inferiore
a  1,30  metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,10 metri per gli
spazi  accessori  e  di  servizio.  Il  rapporto aeroilluminante deve
essere pari o superiore a un sedicesimo.
   4.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano
alle  residenze di tipo specialistico e agli immobili i cui requisiti
igienico-sanitari   siano   fissati  da  specifiche  disposizioni  di
settore.