Art. 79. Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti 1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilita' prevista risulta limitata, a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli, smottamenti o erosione localizzata e deve essere ripristinata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e, oltre a prevedere il taglio della vegetazione che ha invaso il tracciato, possono modificare: a) la larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine; b) le scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a cinquanta metri continui; c) le scarpate di valle; d) la pendenza longitudinale. 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria di piste principali esistenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83. 3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 4. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una pista esistente definita dal comma 1: a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento; b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni; c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato; d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100. 5. In caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la nuova pendenza non puo' essere diversa da quanto previsto nell'Art. 82, comma 4, lettera c). 6. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.