Art. 79 Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2014 1. L'art. 18 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte, altresi', salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme del presente articolo. 2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8 e' soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. 3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 6, all'art. 13 e all'art. 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena dell'adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita'. 5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 12 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l'esercizio dell'attivita' e' sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, viene disposto dalla Regione il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 6. Le infrazioni delle norme di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 17, comma 11, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate. 7. Le infrazioni delle norme di cui all'art. 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate. 8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e' disciplinata dalla legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.».