Art. 79 
 
      Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1.  L'art.  18  della  legge  regionale  n.  7/2014  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Sanzioni amministrative). - 1.  Per  le  infrazioni  alle
norme della presente legge, fatto  salvo  che  il  fatto  costituisca
reato e fatte, altresi', salve le disposizioni degli articoli 8  e  9
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)  e
successive modificazioni e integrazioni, si applicano  le  norme  del
presente articolo. 
  2. L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita  di  pacchetti
turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA  di  cui
agli  articoli  7  e  8  e'   soggetta   alla   sanzione   pecuniaria
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. 
  3. Nei casi di violazione delle prescrizioni  di  cui  all'art.  7,
comma 6, all'art. 13 e all'art. 17, commi  1  e  9,  si  applica  una
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 
  4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 comporta la
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a  euro  3.000,00
oltre all'obbligo della riapertura  immediata  dell'agenzia,  a  pena
dell'adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto
di prosecuzione dell'attivita'. 
  5. La pubblicazione o diffusione di  programmi,  inserti,  annunci,
manifesti e simili in contrasto con le norme della presente  legge  o
non contenenti le  indicazioni  di  cui  all'art.  12  comportano  la
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In
caso di recidiva  nelle  violazioni,  l'esercizio  dell'attivita'  e'
sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi  e,  in  caso  di  reiterata
recidiva, viene disposto dalla Regione  il  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita'. 
  6. Le infrazioni delle  norme  di  cui  all'art.  15,  comma  1,  e
all'art. 17, comma  11,  comportano  l'irrogazione  di  una  sanzione
pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.  In  caso
di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate. 
  7. Le infrazioni delle norme di cui all'art. 17,  comma  10,  danno
luogo alla irrogazione della sanzione  pecuniaria  amministrativa  da
euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate
sono raddoppiate. 
  8.  L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e'
disciplinata  dalla  legge  regionale   n.   45/1982   e   successive
modificazioni ed integrazioni.».