Art. 8. Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7/1983 1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 7/1983 e' sostituito dal seguente: "Ai fini della presente legge sono riconosciute istituzioni di interesse regionale, con deliberazione della giunta regionale, le istituzioni culturali, aventi sede o sezione autonoma in Liguria e i requisiti di cui all'art. 4, che svolgono da almeno cinque anni consecutivi la loro attivita'.".