Art. 8. Raccolta di segnalazioni ed istanze 1. L'ufficio di presidenza della consulta puo' ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme e le generalita' dei singoli firmatari. 2. La consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali.