Art. 8. Carta ittica regionale 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la FIPSAS e le associazioni dei pescatori iscritte all'albo regionale, elabora ed approva la carta ittica regionale, che e' il risultato di uno studio scientifico di carattere idrologico, zoologico, ambientale e di pressione piscatoria, effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel territorio di competenza. 2. La carta individua lo stato dell'ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione delle acque interne dal punto di vista della sostenibilita' ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali. 3. La carta ittica regionale viene aggiornata ogni sette anni e comunque quando intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.