Art. 8.
                       Carta ittica regionale
    1. Entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione  Calabria,  sentita la FIPSAS e le associazioni dei pescatori
iscritte  all'albo  regionale,  elabora  ed  approva  la carta ittica
regionale, che e' il risultato di uno studio scientifico di carattere
idrologico,   zoologico,   ambientale   e  di  pressione  piscatoria,
effettuato  su  ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte
nel territorio di competenza.
    2. La  carta  individua  lo  stato  dell'ittiofauna esistente, le
vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione
delle   acque   interne  dal  punto  di  vista  della  sostenibilita'
ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali.
    3.  La  carta ittica regionale viene aggiornata ogni sette anni e
comunque  quando  intervengano  notevoli  modificazioni  nel regime e
nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.