Art. 8.
                          Norma transitoria

    Gli  elettrodotti  in  corrispondenza  dei  luoghi individuati al
comma 3  dell'Art.  2, gia' autorizzati precedentemente ma non ancora
in  esercizio,  sono  adeguati alle norme della presente legge. A tal
fine   i   soggetti   titolari   dell'autorizzazione  sono  tenuti  a
presentare,   entro   sei  mesi,  adeguata  documentazione  idonea  a
comprovare  il  rispetto  dei  limiti  di cui al comma 3 dell'Art. 2.
L'efficacia  delle  autorizzazioni gia' rilasciate e' sospesa sino al
pronunciamento della Regione.