Art. 8. Norma transitoria Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 3 dell'Art. 2, gia' autorizzati precedentemente ma non ancora in esercizio, sono adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare, entro sei mesi, adeguata documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'Art. 2. L'efficacia delle autorizzazioni gia' rilasciate e' sospesa sino al pronunciamento della Regione.