Art. 8. Classe I 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la classe I comprende le aree particolarmente protette, indicate nell'allegato A, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. In particolare rientrano nella classe I le aree naturali protette, le aree umide e le zone selvagge. 2. Non rientrano nella classe I e seguono la classificazione attribuita alla zona nella quale sono ubicate: a) le aree di verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi, per la cui fruizione la quiete non e' un elemento strettamente indispensabile; b) le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione o ad uffici; c) le aree edificate ricadenti in aree naturali protette. 3. La classe I, ai fini dell'individuazione delle priorita' degli interventi di bonifica acustica, e' suddivisa nelle seguenti sottoclassi: a) 1/a ospedaliera; b) 1/b scolastica; c) l/c aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.