Art. 8.
                              Classe I
    1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la classe I comprende
le  aree  particolarmente  protette,  indicate nell'allegato A, nelle
quali  la  quiete  rappresenta  un  elemento  di  base  per  la  loro
utilizzazione.  In  particolare  rientrano  nella  classe  I  le aree
naturali protette, le aree umide e le zone selvagge.
    2.  Non  rientrano  nella  classe  I e seguono la classificazione
attribuita alla zona nella quale sono ubicate:
      a) le  aree di verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate
ad  impianti  sportivi,  per  la  cui  fruizione  la quiete non e' un
elemento strettamente indispensabile;
      b) le  strutture  scolastiche  o  sanitarie inserite in edifici
adibiti ad abitazione o ad uffici;
      c) le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.
    3. La classe I, ai fini dell'individuazione delle priorita' degli
interventi   di   bonifica  acustica,  e'  suddivisa  nelle  seguenti
sottoclassi:
      a) 1/a ospedaliera;
      b) 1/b scolastica;
      c) l/c  aree  di  verde pubblico o privato ed altre aree per le
quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.