Art. 8.
Modificazioni  ed  integrazioni  dell'Art.  12  della legge regionale
              18 novembre 1998, n. 37 "Piani di Bacino"
    1.  All'Art. 12, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, le parole: "nei bacini" sono sostituite dalle seguenti: "degli
ambiti"  e  le  parole:  "hanno  validita' triennale" sono sostituite
dalle seguenti:
    "hanno  validita'  per  sei  anni  e possono essere sottoposti ad
aggiornamenti annuali".
    2.  All'Art.  12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        "a)   determinano   l'integrazione  tra  i  diversi  modi  di
trasporto,  privilegiando  quelli  a  minor  impatto  ambientale, per
migliorare  l'organizzazione  qualitativa e quantitativa dell'offerta
di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;"
      b)  alla lettera c), le parole: "comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 4 e 5";
      c) la lettera f) e' soppressa;
      d) alla  lettera g) dopo le parole: "numero 104" sono soppresse
le seguenti: "prevedendone l'attuazione da parte dei comuni";
      e) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
        "g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli
minimi  di  cui  all'Art.  16,  comma  3  del  decreto legislativo n.
422/1997".
    3.  All'Art. 12, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998,
n.   37,   le   parole:   "approvata   dal  consiglio  regionale  con
deliberazione  n.  584  del  15 settembre 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "14 ottobre 1998, n. 34".
    4.  All'Art.  12  della  legge regionale 18 novembre 1998, n. 37,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
      "5-bis.  Ai  fini  della programmazione di servizi di trasporto
pubblico  locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti
alla  redazione  dei  piani  urbani  del  traffico, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quelli ad essi limitrofi, anche
se  appartenenti  a territori provinciali diversi, specifiche intese,
nel  rispetto delle procedure di cui all'Art. 7 della legge regionale
del 14 ottobre 1998, n. 34".