Art. 8. Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Piani di Bacino" 1. All'Art. 12, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: "nei bacini" sono sostituite dalle seguenti: "degli ambiti" e le parole: "hanno validita' triennale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali". 2. All'Art. 12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;" b) alla lettera c), le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 5"; c) la lettera f) e' soppressa; d) alla lettera g) dopo le parole: "numero 104" sono soppresse le seguenti: "prevedendone l'attuazione da parte dei comuni"; e) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: "g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'Art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997". 3. All'Art. 12, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: "approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "14 ottobre 1998, n. 34". 4. All'Art. 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all'Art. 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34".