Art. 8. Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale 1. Fermo restando quanto previsto all'Art. 21 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attivita' agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'Art. 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati. 2. L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'. 3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita' stretta. 4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati o danneggiati. 5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione: a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici; b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra; c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto; d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli; e) i frutteti specializzati; f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto. 6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto. oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e' ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica. 7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi precedenti, nei terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.