Art. 8.
       Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
    1.  Fermo restando quanto previsto all'Art. 21 della legge n. 157
del  1992, l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio
di  m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a
posto  di  lavoro,  piazzole  di  campeggio  in  effettivo  esercizio
nell'ambito  dell'attivita'  agrituristica,  e  di  m. 50  da  vie di
comunicazione  ferroviaria,  da  strade  carrozzabili,  eccettuate le
strade  poderali  e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei
terreni  adibiti  ad  attivita'  sportive  e nei fondi chiusi o fondi
sottratti alla caccia di cui all'Art. 15 della legge n. 157 del 1992,
opportunamente tabellati.
    2.  L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese
nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.
    3.  E'  fatto  divieto  di  sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi,
dagli  stazzi  e  da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al
ricovero  ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva
utilizzazione  agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'
stretta.
    4.  I  cani  devono essere condotti dal cacciatore in modo che il
bestiame  al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati
o danneggiati.
    5.  L'esercizio  venatorio  e'  vietato  in  forma  vagante,  con
l'esclusione  della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in
attualita'   di   coltivazione.   Si  considerano  in  attualita'  di
coltivazione:
      a) i  terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e
da  granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica
da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
      b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
      c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre
anni dall'impianto;
      d) i  prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione
al termine dei tagli;
      e) i frutteti specializzati;
      f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
    6.  L'esercizio  venatorio  nei  vigneti  ed  uliveti, a raccolto
compiuto.  oltreche'  in  forma  vagante,  e' ammesso da appostamento
fisso  o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto,
e' ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della
fauna  selvatica  abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli
spazi  di  separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a
raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.
    7.  In  deroga  alle  limitazioni  ed  ai divieti di cui ai commi
precedenti,  nei  terreni  in  attualita'  di coltivazione e' ammesso
l'accesso  del  conduttore  titolato  di  operazioni  autorizzate  di
ricerca  di  ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette
operazioni,  il  conduttore  del  cane  da traccia deve avere cura di
arrecare il minimo danno alle colture.