Art. 8.
                          Titoli pregressi
    1.  La  Regione  quantifica il credito formativo da attribuirsi a
titoli   e   servizi   pregressi,   in   relazione   all'acquisizione
dell'attestato  di  qualifica  relativo  alla figura professionale di
operatore  socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i
casi  in  cui  la  formazione pregressa risulti insufficiente, per la
parte  sanitaria  o  per  quella  sociale, rispetto a quella prevista
dalla presente legge.