Art. 8.
                    Autorizzazione all'esercizio
    1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.
7  e'  rilasciata  dal  dirigente regionale della struttura regionale
competente.
    2.  Il  rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla medesima
valutazione prevista dall'art. 7, comma 2.
    3.  Le  strutture  di  cui all'articolo 7, gia' autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo
le modalita' ed i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale
di cui all'Art. 10.