Art. 8. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione e fino alla costituzione del comitato regionale di cui all'art. 3 le relative funzioni sono svolte dal comitato regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 30/1994. 2. Per l'anno 2002 e comunque entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio presentano alla Regione la domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 2 e gli eventuali progetti ed iniziative di cui all'art. 6, comma 3. 3. Per l'anno 2002 il piano degli interventi di cui all'art. 6 e' approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Per l'esercizio finanziario 2002 il 50 per cento delle somme stanziate dalla presente legge e' ripartito, quale contributo straordinario, tra le associazioni rappresentate per l'anno 2001 nel comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 30/1994 e che hanno svolto nell'anno 2001 attivita' di sportello.