Art. 8. Localizzazioni incompatibili 1. In applicazione del principio di cautela di cui all'Art. 174, comma 2, del Trattato che istituisce lacomunita' europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a: a) asili nido; b) scuole di ogni ordine e grado; c) attrezzature per l'assistenza alla maternita', l'infanzia e l'eta' evolutiva; d) attrezzature per l'assistenza agli anziani; e) attrezzature per l'assistenza ai disabili; f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'Art. 11. 2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche. 3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente. 4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il comune puo' assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilita' di cui al comma 1.