Art. 8.
                    Localizzazioni incompatibili
    1.  In applicazione del principio di cautela di cui all'Art. 174,
comma   2,  del  Trattato  che  istituisce  lacomunita'  europea,  le
localizzazioni  di  impianti  fissi e mobili per la telefonia mobile,
ponti   radio  e  microcelle  sono  vietate  su  edifici  e  relative
pertinenze interamente destinati a:
      a) asili nido;
      b) scuole di ogni ordine e grado;
      c) attrezzature  per l'assistenza alla maternita', l'infanzia e
l'eta' evolutiva;
      d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
      e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
      f) ospedali  e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto
salvo quanto previsto all'Art. 11.
    2.  Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate
da  biotopi  istituiti  ai  sensi  della legge regionale 30 settembre
1996,   n.  42  (Norme  in  materia  di  parchi  e  riserve  naturali
regionali), e successive modifiche.
    3.  Le  localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico,
architettonico-ambientale,    archeologico    sono    preventivamente
autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente.
    4.  In  casi  eccezionali,  per motivate esigenze di servizio, il
comune  puo'  assentire  l'installazione di microcelle in deroga alle
incompatibilita' di cui al comma 1.