Art. 8. D e c a d e n z a I componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso. I componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente. Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalita' di nomina.