Art. 8.
   Sospensione e revoca del nullaosta - cessazione dell'attivita'
    1.  Qualora  siano riscontrate gravi o reiterate violazioni delle
disposizioni   del  decreto  legislativo  n.  230/1995  e  successive
modifiche   o  delle  prescrizioni  contenute  nel  nullaosta,  ferme
restando  le  pene  previste  dall'Art.  137,  comma 2,  dallo stesso
decreto   legislativo,  l'azienda  U.S.L.  propone  alla  Regione  la
sospensione  dell'attivita'  per  un periodo non superiore a sei mesi
ovvero,  nei  casi  di  particolare  gravita',  adotta  la revoca del
nullaosta   secondo  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  dandone
comunicazione alla Regione.
    2.  La  proposta  di  sospensione  dell'attivita' e la revoca del
nullaosta  ai  sensi  del  comma 1,  sono adottate, sentito il parere
della  commissione, previa contestazione al titolare delle violazioni
rilevate  e  assegnazione  di  un  termine  di sessanta giorni per la
presentazione di eventuali giustificazioni.
    3.  La  revoca  del  nullaosta e' disposta, altresi', nel caso di
cessazione  dell'attivita'.  A  tal  fine,  il  titolare  comunica la
volonta'  di  cessare  l'attivita'  all'azienda  U.S.L. che provvede,
salvo  quanto previsto ai commi 4 e 5, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione.
    4.   Qualora   nel  nullaosta  siano  state  inserite  specifiche
prescrizioni    in    merito   alle   modalita'   di   disattivazione
dell'installazione  in  cui l'attivita' viene svolta, il titolare che
intenda  cessare  l'attivita' invia all'azienda U.S.L. un piano delle
operazioni   da   seguire  per  la  disattivazione,  comprendente  le
pertinenti  valutazioni  di  sicurezza  e protezione, con particolare
riferimento  alle  modalita'  di  gestione  e smaltimento dei rifiuti
radioattivi  risultanti  dallo  svolgimento  dell'attivita'  e  dalle
operazioni  di  disattivazione  e alla sistemazione delle sorgenti di
radiazioni impiegate.
    5.  A  seguito  della  presentazione del piano di cui al comma 4,
l'azienda  U.S.L.  autorizza le operazioni di disattivazione, sentito
il  parere  della  commissione,  entro  sessanta giorni dalla data di
presentazione,  dettando nel provvedimento eventuali prescrizioni. La
revoca  del  nullaosta e' subordinata alla verifica della conclusione
delle  operazioni  di disattivazione in conformita' a quanto previsto
nella specifica autorizzazione.