Art. 8. Sospensione e revoca del nullaosta - cessazione dell'attivita' 1. Qualora siano riscontrate gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche o delle prescrizioni contenute nel nullaosta, ferme restando le pene previste dall'Art. 137, comma 2, dallo stesso decreto legislativo, l'azienda U.S.L. propone alla Regione la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravita', adotta la revoca del nullaosta secondo le disposizioni di cui al comma 2 dandone comunicazione alla Regione. 2. La proposta di sospensione dell'attivita' e la revoca del nullaosta ai sensi del comma 1, sono adottate, sentito il parere della commissione, previa contestazione al titolare delle violazioni rilevate e assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. 3. La revoca del nullaosta e' disposta, altresi', nel caso di cessazione dell'attivita'. A tal fine, il titolare comunica la volonta' di cessare l'attivita' all'azienda U.S.L. che provvede, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. Qualora nel nullaosta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalita' di disattivazione dell'installazione in cui l'attivita' viene svolta, il titolare che intenda cessare l'attivita' invia all'azienda U.S.L. un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento dell'attivita' e dalle operazioni di disattivazione e alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate. 5. A seguito della presentazione del piano di cui al comma 4, l'azienda U.S.L. autorizza le operazioni di disattivazione, sentito il parere della commissione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, dettando nel provvedimento eventuali prescrizioni. La revoca del nullaosta e' subordinata alla verifica della conclusione delle operazioni di disattivazione in conformita' a quanto previsto nella specifica autorizzazione.