Art. 8.
    Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario
    1.  Alla  legge  regionale  14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
disposizioni  legislative  in  materia tributaria - Testo unico della
disciplina   dei  tributi  regionali),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) l'Art. 60 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  60 (Oggetto della tassa). - 1. La tassa regionale per il
diritto allo studio universitario e' dovuta per l'iscrizione ai corsi
di  laurea,  laurea  specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di
specializzazione,  con  esclusione  dei  diplomi  di specializzazione
dell'area  medica, delle universita' aventi sede legale in Lombardia,
nonche'  ai  corsi  delle  istituzioni  che  costituiscono il sistema
dell'alta  formazione e specializzazione artistica e musicale e delle
scuole  superiori  per  mediatori  linguistici, aventi sede legale in
Lombardia,  che  rilasciano  titoli  equipollenti ai citati titoli di
studio universitari.»;
      b) il comma 1 dell'Art. 61 e' sostituito dal seguente:
      «1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario
e'  versata  dagli  studenti in un'unica soluzione alle universita' e
agli    istituti   di   cui   all'Art.   60,   i   quali   provvedono
all'immatricolazione   e   all'iscrizione   degli   studenti   previa
riscossione  del tributo, secondo le modalita' definite dalla Regione
con   atto  convenzionale.  La  medesima  convenzione  disciplina  le
modalita' di rimborso di cui al comma 2.».;
      c) il comma 2 dell'Art. 61 e sostituito dal seguente:
      «2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario
viene  rimborsata  agli  studenti  che sono in possesso del requisiti
richiesti  per  concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e
che non ne sono risultati beneficiari.
      d) l'Art. 62 e sostituito dal seguente:
      «Art.  62.  (Determinazione  della tassa). - 1. L'importo della
tassa  regionale  per il diritto allo studio universitario e' fissato
in  Euro  100,00  e puo' essere versato con decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore della legge
regionale  che  ne  ha  determinato  la misura, con effetti dall'anno
accademico successivo a quello in corso alla medesima data.»;
      e)  alla  fine  del  comma  1  dell'Art.  63,  sono aggiunte le
seguenti parole:
      «, salvo quanto previsto dall'Art. 61, comma 1.»;
      f) dopo il comma 1 dell'Art. 63 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  I  proventi derivanti dalla riscossione del tributo di
cui all'Art. 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per
la  predisposizione  di  azioni  di sostegno economico agli studenti,
volte  ad  agevolare  il  conseguimento del titolo di studio entro la
durata legale del corso frequentato..»;
      g) e' abrogato il comma 2 dell'Art. 63.