Art. 8. Interventi complementari della Regione 1. Ad integrazione degli interventi di cui all'Art. 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio: a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attivita' didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorita' scolastiche; b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni; c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.