Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge e'
valutato   in  Euro  400.000  per  l'anno  2005  (stagioni  invernali
2004/2005 e 2005/2006) e in Euro 200.000 per gli anni seguenti.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma  1 trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2005  e  di quello pluriennale per il triennio 2005/2007
nell'obiettivo  programmatico  2.2.1.11.  (Protezione  civile)  e  si
provvede  mediante  la  riduzione  di pari importo dello stanziamento
iscritto  al  capitolo  69000  (Fondo globale per il finanziamento di
spese  correnti)  dell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), a
valere  sugli  accantonamenti  previsti  all'allegato  i  punto B.2.1
(Effettuazione  del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo)
ai medesimi bilanci.
    3.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.