Art. 8. Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo 1. Le province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2006, di uccelli appartenenti alle specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge. 2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati e' di euro 15,00 a soggetto. 3. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal 18 novembre al 31 dicembre 2006. 4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attivita' di cattura.