Art. 8.
           Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo
    1.  Le  province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena
sono  autorizzate  alla  gestione  degli  impianti  di cattura e alla
cattura, per l'anno 2006, di uccelli appartenenti alle specie cesena,
merlo,  tordo  bottaccio  e  tordo  sassello da utilizzare a scopo di
richiamo,  nei  quantitativi  suddivisi  per  provincia,  per tipo di
impianto  e  per  specie  cosi'  come  risulta  dall'allegato A  alla
presente legge.
    2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati e' di euro
15,00 a soggetto.
    3.  L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si
effettua dal 18 novembre al 31 dicembre 2006.
    4.  Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da
catturare assegnato, procedono a sospendere l'attivita' di cattura.