Art. 8.
        Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione
    1.   La   Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  istituire  una
fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.
    2.  La  fondazione  persegue  lo  scopo  di  far  confluire mezzi
finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.
    3.  La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo
statuto  deve  prevedere  la  nomina degli organi della fondazione da
parte della Giunta provinciale.
    4.  Lo  statuto  deve  inoltre  prevedere  che  per la nomina del
consiglio  di  amministrazione  della  fondazione  sia  garantita una
rappresentanza  equilibrata  di  genere.  Chi  ha diritto di proporre
nominativi  per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia
un candidato.
    5.  L'amministrazione e la gestione della fondazione e' affidata,
in  proporzione ai finanziamenti di cui e' dotata la fondazione, a un
consiglio  di  amministrazione  composto  da  cinque  persone, di cui
almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi
settori economici.
    6.  Il  consiglio  di amministrazione viene nominato dalla Giunta
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.
    7.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  ad  assegnare mezzi
finanziari  per la costituzione del patrimonio della fondazione e per
i   successivi   incrementi   dello  stesso.  Alla  costituzione  del
patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri
soggetti pubblici o privati.
    8.  La  Giunta  provinciale  e'  inoltre  autorizzata a concedere
contributi   annuali   a   carico   del   bilancio   provinciale  per
l'amministrazione e la gestione della fondazione.
    9.  La  spesa  per  i  contributi di cui al comma 8 nonche' per i
successivi  incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 e'
autorizzata  con  la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale
puo'  destinare  quote  del  fondo  di  rotazione  di  cui alla legge
provinciale  15 aprile  1991,  n. 9, nei limiti dei relativi rientri,
all'incremento  del  patrimonio  della  fondazione.  In tali casi gli
importi  in questione affluiscono al bilancio provinciale con vincolo
di  destinazione  e  le  relative entrate e corrispondenti spese sono
iscritte   nel   bilancio   provinciale   con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
    10. La fondazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione
con  l'utile  netto del capitale della fondazione stessa e tramite la
partecipazione diretta al capitale di rischio di una societa' fondata
da  piu'  aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria,
la  quale  abbia  come  scopo lo sviluppo e la commercializzazione di
prodotti  o servizi innovativi, Le partecipazioni dirette di capitale
non possono superare il 30 per cento del capitale della societa'.