Art. 8.
        Disciplina transitoria dell'accesso alla professione

    1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente legge sono
iscritti  di  diritto  nei  registri di cui all'Art. 6 tutti coloro i
quali  operano  professionalmente  e  regolarmente  nel  settore  del
turismo  con  specializzazioni  per le quali non era istituito l'albo
sotto  la  previgente  disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo
l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di
abilitazione  per  l'accesso,  che  possano documentare esperienza di
almeno  tre  anni  anche  in  modo  non  esclusivo  e continuativo di
esercizio  regolare  e  professionale  nello  specifico  settore e ne
facciano  domanda  entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore
della  presente  legge  presso  la  competente  segreteria. Entro gli
stessi  termini,  ai  fini dell'iscrizione di diritto nei registri di
cui  all'Art.  6,  possono  fare domanda coloro che hanno frequentato
corsi  di  almeno  600  ore, comprensivi di stage formativi con esame
finale  di  qualifica,  riconosciuti  dalla  Regione  autonoma  della
Sardegna  e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione
europea nel settore ambientale.
    2.  La  segreteria  dei  registri,  verificata la sussistenza dei
requisiti  richiesti,  comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione
ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica
dei  requisiti,  alla successiva iscrizione o al diniego della stessa
deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data
di  presentazione  della  domanda.  Fra  i requisiti necessari per la
documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri,
contratti  di  lavoro  con  specificazione  di  mansioni, possesso di
partita  IVA lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi,
ricevute   di   pagamento   di  imposte  e  di  versamento  di  oneri
previdenziali  connessi  e  compatibili con l'attivita' professionale
turistica,  atti  amministrativi  e  in genere documenti dai quali si
desuma  incontrovertibilmente  l'esercizio  per almeno tre anni delle
attivita'   professionali   turistiche   per  le  quali  si  richiede
l'iscrizione.
    3.  In  sede  di prima applicazione della presente legge ed entro
centottanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore del decreto di cui al
comma 2  dell'Art. 9, la Regione indice una sessione straordinaria di
esami  per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro
i  quali,  pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e
5,  abbiano  almeno  un  anno,  anche non continuativo, di comprovata
esperienza nel settore.
    4.  Il  superamento  dell'esame  di  abilitazione  attribuisce il
diritto  ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli
precedenti.