Art. 8. Decadenza dal prestito 1. L'ente gestore, in caso di accertata impossibilita' per il beneficiario di provvedere con regolarita' al pagamento delle rate del prestito concesso, dichiara la decadenza dal prestito. 2. In tale caso, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera d), il beneficiario e' tenuto a rimborsare alla banca la quota di prestito non ancora restituita maggiorata della quota .di interessi relativa alle rate non corrisposte.