Art. 8. Assegnazione dei contributi 1. Sulla base degli stanziamenti previsti annualmente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio regionale, la giunta regionale ripartisce i contributi, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 4, tra le due graduatorie, ai sensi dell'Art. 7. 2. I contributi per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprieta', ai sensi dell'Art. 2, comma 2, sono assegnati nella misura massima del 50 per cento del prezzo dichiarato in atto. 3. I contributi per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento, ai sensi dell'Art. 3, sono assegnati nella misura massima del 60 per cento del costo totale dell'intervento. 4. In caso di rinuncia da parte di uno o piu' soggetti assegnatari del contributo, si procede con la riassegnazione delle risorse nel rispetto delle graduatorie di cui all'Art. 7. 5. I contributi per le acquisizioni e gli affidamenti, ai sensi degli articoli 2 e 3, non sono tra loro cumulabili ne' con altri contributi concessi per le medesime finalita' a qualunque altro titolo.