Art. 8.
                     Assegnazione dei contributi
    1.  Sulla  base degli stanziamenti previsti annualmente e fino ad
esaurimento  delle  risorse  disponibili  sul  relativo  capitolo  di
bilancio  regionale, la giunta regionale ripartisce i contributi, per
il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'Art. 4, tra le due
graduatorie, ai sensi dell'Art. 7.
    2.  I  contributi per l'acquisto, nel caso di trasferimento della
proprieta',  ai  sensi  dell'Art.  2,  comma  2, sono assegnati nella
misura massima del 50 per cento del prezzo dichiarato in atto.
    3.  I  contributi  per  agevolare il recupero dei beni ferroviari
ricevuti  in  affidamento, ai sensi dell'Art. 3, sono assegnati nella
misura massima del 60 per cento del costo totale dell'intervento.
    4.  In  caso  di  rinuncia  da  parte  di  uno  o  piu'  soggetti
assegnatari  del  contributo,  si procede con la riassegnazione delle
risorse nel rispetto delle graduatorie di cui all'Art. 7.
    5.  I  contributi per le acquisizioni e gli affidamenti, ai sensi
degli  articoli  2  e  3,  non sono tra loro cumulabili ne' con altri
contributi  concessi  per  le  medesime  finalita'  a qualunque altro
titolo.