Art. 8. Cani smarriti e rinvenuti 1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, dell'ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si e' verificato l'evento. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve renderla contestualmente disponibile nell'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7. 2. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per la determinazione di tali costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo del ritiro, fatte salve le sanzioni e quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Gli animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione. 4. Chiunque rinvenga un cane vagante e' tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui e' avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui e' avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al piu' presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del rinvenimento deve prontamente comunicarla all'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7. Il cane ritirato, se risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, puo' esservi trasferito con le modalita' previste dalla giunta regionale nel provvedimento di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b). 5. Gli interventi sanitari previsti dall'Art. 10, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso, prestati ai cani di cui al comma 4, sono effettuati dalla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, intervenuta, e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio, con le modalita' previste dalla giunta regionale nel provvedimento di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b). 6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.