Art. 8.
                      Cani smarriti e rinvenuti

    1.  La  scomparsa  per  qualsiasi  causa  di  un cane deve essere
denunciata  dal  proprietario,  possessore  o  detentore  entro sette
giorni alla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, dell'ASL
del  territorio  o  alla  polizia  locale  del  comune  in  cui si e'
verificato  l'evento.  L'organo  che  riceve la denuncia di scomparsa
deve   renderla   contestualmente  disponibile  nell'anagrafe  canina
regionale di cui all'Art. 7.
    2.  La  notifica  del  ritrovamento  del  cane  al  proprietario,
possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque
giorni  e  del  pagamento  dei  costi  sostenuti  per  la cattura, le
eventuali  cure  ed  il mantenimento. La giunta regionale definisce i
criteri  e  le  modalita'  per  la  determinazione di tali costi ed i
provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo del
ritiro,  fatte  salve  le  sanzioni e quanto previsto dalla normativa
vigente.
    3.  Gli  animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di
cui  agli  articoli 10, 12 e 14 non possono essere destinati ad alcun
tipo di sperimentazione.
    4.  Chiunque  rinvenga  un  cane vagante e' tenuto a darne pronta
comunicazione  alla  competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1,
di  una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui e' avvenuto
il  rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui e' avvenuto
il  rinvenimento,  consegnandolo  al  piu'  presto  alla  struttura o
fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve
la   segnalazione   del  rinvenimento  deve  prontamente  comunicarla
all'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7. Il cane ritirato, se
risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, puo'
esservi  trasferito  con le modalita' previste dalla giunta regionale
nel provvedimento di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b).
    5. Gli interventi sanitari previsti dall'Art. 10, con particolare
riguardo  al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli
interventi  di  pronto  soccorso, prestati ai cani di cui al comma 4,
sono  effettuati  dalla  competente  struttura  di  cui  all'Art.  5,
comma 1,  intervenuta,  e sono posti a carico dell'ASL competente per
territorio,  con  le  modalita'  previste  dalla giunta regionale nel
provvedimento di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b).
    6.  I  metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai
cani inutili sofferenze.