Art. 8.
Modifiche  alla  legge  regionale  20  novembre 2001, n. 25 «Norme in
materia  di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione», e
                        successive modifiche.

1. All'art. 1, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 25/2001,
dopo  le  parole: «dei rendiconti», sono inserite le seguenti: «delle
agenzie  regionali,».  2.  Nella  denominazione  del titolo VII della
legge regionale n. 25/2001 e del relativo capo I, prima delle parole:
«degli  enti  pubblici dipendenti», sono inserite le seguenti: «delle
agenzie regionali,».
3.  All'art.  56  della  legge regionale n. 25/2001 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
a)  «01.  Per agenzie regionali si intendono le unita' amministrative
di cui all'art. 54 dello Statuto.»;
b)  al  comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui
all'art. 55 dello Statuto.»;
c) al comma 2 le parole: «Agli enti di cui al comma 1, non economici,
individuati  con  apposita  deliberazione  della  giunta,  di seguito
denominati  enti,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Alle agenzie
regionali  di  cui  al  comma  01  e agli enti di cui al comma 1, non
economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti,»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.  Agli  enti di cui al comma 1, economici, si applicala disciplina
del presente capo concernente le forme e i termini peri controlli sui
relativi  bilanci  e  le eventuali disposizioni integrative contenute
nel regolamento di contabilita', tenendo conto della specificita' del
regime  contabile  degli  enti  stessi  previsto nelle relative leggi
istitutive.».
4.  All'art.  57  della  legge  regionale  n.  25/2001,  e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.  I  bilanci  annuali  di  previsione  delle agenzie e degli enti,
adottati,  rispettivamente,  dai  dirigenti  e dai competenti organi,
sono  redatti,  in termini di competenza e di cassa, sulla base delle
previsioni   contenute   nel   bilancio   pluriennale  regionale,  in
corrispondenza  della relativa annualita'. Le entrate e le spese sono
classificate  secondo  criteri fissati con deliberazione della giunta
regionale,  in  conformita'  alle disposizioni dettate dalla presente
legge,  al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato
della spesa pubblica regionale.»;
b) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bilanci annuali» sono inserite le
seguenti: «delle agenzie e»;
c)  al comma 4 le parole: «da parte degli enti, gli enti stessi» sono
sostituite  dalla seguenti: «da parte delle agenzie e degli enti, gli
stessi».
5.  All'art.  58  della  legge  regionale  n.  25/2001,  e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti:
«dai dirigenti delle agenzie o»;
b)  al comma 2 dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono inserite
le seguenti: «delle agenzie e».
6.  All'art.  59  della  legge regionale n. 25/2001 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)  al  comma  1, dopo la parola: «estese» sono inserite le seguenti:
«alle agenzie e»;
b)  al  comma  2,  dopo  la  parola:  «provvisorio»  sono inserite le
seguenti: «delle agenzie e».
7.  All'art.  60  della  legge  regionale  n.  25/2001,  e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma  1,  le  parole:  «degli enti, redatti in conformita' a
quanto  disposto  per  il rendiconto generale annuale della Regione e
adottati  dai  competenti  organi»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«delle agenzie e degli enti, redatti in conformita' a quanto disposto
per   il  rendiconto  generale  annuale  della  Regione  e  adottati,
rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi»;
b)  al  comma  2, le parole: «dei singoli enti» sono sostituite dalle
seguenti: «delle agenzie e degli enti».