Art. 8. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 «Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione», e successive modifiche. 1. All'art. 1, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 25/2001, dopo le parole: «dei rendiconti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali,». 2. Nella denominazione del titolo VII della legge regionale n. 25/2001 e del relativo capo I, prima delle parole: «degli enti pubblici dipendenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali,». 3. All'art. 56 della legge regionale n. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: a) «01. Per agenzie regionali si intendono le unita' amministrative di cui all'art. 54 dello Statuto.»; b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'art. 55 dello Statuto.»; c) al comma 2 le parole: «Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della giunta, di seguito denominati enti,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle agenzie regionali di cui al comma 01 e agli enti di cui al comma 1, non economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti,»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applicala disciplina del presente capo concernente le forme e i termini peri controlli sui relativi bilanci e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilita', tenendo conto della specificita' del regime contabile degli enti stessi previsto nelle relative leggi istitutive.». 4. All'art. 57 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualita'. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati con deliberazione della giunta regionale, in conformita' alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.»; b) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bilanci annuali» sono inserite le seguenti: «delle agenzie e»; c) al comma 4 le parole: «da parte degli enti, gli enti stessi» sono sostituite dalla seguenti: «da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi». 5. All'art. 58 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «dai dirigenti delle agenzie o»; b) al comma 2 dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «delle agenzie e». 6. All'art. 59 della legge regionale n. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la parola: «estese» sono inserite le seguenti: «alle agenzie e»; b) al comma 2, dopo la parola: «provvisorio» sono inserite le seguenti: «delle agenzie e». 7. All'art. 60 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «degli enti, redatti in conformita' a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati dai competenti organi» sono sostituite dalle seguenti: «delle agenzie e degli enti, redatti in conformita' a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi»; b) al comma 2, le parole: «dei singoli enti» sono sostituite dalle seguenti: «delle agenzie e degli enti».