Art. 8. Autorita' competenti per il riconoscimento 1. In merito alle domande di riconoscimento presentate dalle persone beneficiarie decidono: a) il direttore della Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio per le attivita' di cui all'allegato A, liste I, II, V e VI, non rientranti nelle lettere b) e c); b) il direttore della Ripartizione provinciale turismo per le attivita' di cui all'allegato A, liste III e VII, non rientranti nella lettera c), nonche' per le attivita' di guide accompagnatrici ed interpreti turistici di cui all'allegato A, lista VI, punto 1; c) il direttore della Ripartizione provinciale mobilita' per le attivita' di cui all'allegato A, liste IV e VIII, nonche' per le attivita' di trasporto su strada di passeggeri elencate nell'allegato A, lista VI, punto 1, ex 713.