Art. 8.
     Piano attuativo annuale delle iniziative sui mercati esteri

   1.  La Regione approva annualmente, entro il mese di settembre, il
Piano  attuativo annuale sui mercati esteri, nel quale sono inserite,
in  conformita'  con  gli indirizzi contenuti nel programma regionale
triennale  di  cui all'art. 6 e con le Linee Direttrici in materia di
internazionalizzazione    emanate   dal   Ministero   del   commercio
internazionale,  le  iniziative  sui  mercati esteri finanziate dalla
Regione  da  attuarsi  nell'anno  solare  successivo, comprese quelle
previste  dalle  convenzioni  attuative degli Accordi di Programma di
cui  all'art.  7  e  dai  Piani  attuativi  previsti in attuazione di
Programmi comunitari.
   2.  La  predisposizione  del  Piano attuativo e' realizzata con il
contributo di Liguria International, delle Camere di Commercio, degli
Enti  Fieristici,  delle  associazioni  di  categoria liguri ed altri
soggetti idonei.