Art. 8. Piano attuativo annuale delle iniziative sui mercati esteri 1. La Regione approva annualmente, entro il mese di settembre, il Piano attuativo annuale sui mercati esteri, nel quale sono inserite, in conformita' con gli indirizzi contenuti nel programma regionale triennale di cui all'art. 6 e con le Linee Direttrici in materia di internazionalizzazione emanate dal Ministero del commercio internazionale, le iniziative sui mercati esteri finanziate dalla Regione da attuarsi nell'anno solare successivo, comprese quelle previste dalle convenzioni attuative degli Accordi di Programma di cui all'art. 7 e dai Piani attuativi previsti in attuazione di Programmi comunitari. 2. La predisposizione del Piano attuativo e' realizzata con il contributo di Liguria International, delle Camere di Commercio, degli Enti Fieristici, delle associazioni di categoria liguri ed altri soggetti idonei.