Art. 8. Rapporti con il Consiglio regionale 1. Sulla base delle valutazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura regionale di cui all'art. 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie. 2. Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali»). 3. Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, nonche' sulla validita' e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della stessa.