Art. 8

1.  Possono  presentare  istanza per la concessione del contributo di
cui  all'articolo  7,  i  genitori adottivi, residenti sul territorio
regionale,  che  abbiano  adottato  uno o piu' minori per i quali sia
stato  autorizzato  l'ingresso  e la residenza permanente in Italia e
che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 9.