Art. 8.
                  Autonomia del Consiglio regionale

   1.   L'unita'   previsionale  di  base  riferita  all'autonomia  e
organizzazione  del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 9
maggio  2001,  n.  18 e' al 1° gennaio 2005 denominata «Funzionamento
del Consiglio Regionale».
   2. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
«Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo» e' approvato l'allegato
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 del Consiglio
regionale,   nei  limiti  dello  stanziamento  contenuto  nell'unita'
previsionale di base 1° gennaio 2005 del Bilancio della Regione.