Art. 8. Disposizioni nel settore sanitario e sociale 1. La Regione, in attuazione del piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi finalizzati all'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del servizio sanitario regionale (SSR), per un ammontare complessivo, per gli anni dal 2008 al 2018, di 606.300.000 cosi' ripartiti: a) euro 10.000.000 nell'anno 2008, 20.000.000 nell'anno 2009, 30.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2018 destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2007; tali stanziamenti possono essere impegnati per un importo non superiore a euro 12.000.000 in operazioni di leasing finanziario (UPB S05.01.003); b) euro 10.000.000 per l'anno 2008 e euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere esistenti, per la riqualificazione della rete delle strutture territoriali e per la riqualificazione dei punti di continuita' assistenziale (UPB S05.01.002); c) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002); d) euro 371.000.000, nell'anno 2008, di provenienza statale e comunitaria, per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute attraverso la realizzazione di strutture ospedaliere di eccellenza, la riqualificazione e ristrutturazione degli ospedali, dei centri di riferimento dell'isola e delle aziende ospedaliere-universitarie di Cagliari e di Sassari (UPB S05.01.003); e) euro 300.000, nell'anno 2008, all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l'ammodernamento tecnologico per le analisi della diossina (UPB S05.01.003). 2. I programmi di cui al comma 1 prevedono le tipologie degli interventi e la relativa ripartizione delle risorse e sono approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, previo parere della competente commissione consiliare che deve essere espresso entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito. 3. Al fine di dare attuazione al piano per il superamento del precariato predisposto in attuazione del piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 e per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, anche pregressi, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 11.000.000, di cui 6.000.000 per l'anno 2008 e 5000.000 per l'anno 2009 (UPB S05.01.001). 4. Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate come prioritarie dal piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, e' rideterminata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed e' altresi' autorizzata per gli anni 2010 e 2011 la spese di euro 10.000.000 (UPB S05.0l.005). 5. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza del lavoro, di miglioramento della qualita' lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare, l'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere, finanziare e coordinare uno specifico programma di interventi da realizzarsi attraverso un'azione coordinata e congiunta con la direzione regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni la giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale di concerto con l'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative, approva le direttive di attuazione con le indicazioni delle modalita' e delle priorita' degli interventi. Il programma di interventi deve riguardare in particolare: a) piu' elevati standard di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al settore delle costruzioni che registra un costante aumento del numero degli infortuni; b) campagne informative e iniziative di sensibilizzazione; c) formazione degli operatori, delle istituzioni e delle organizzazioni; d) potenziamento delle azioni di coordinamento delle attivita' di vigilanza degli enti preposti; e) realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S05.01.013). 6. Al fine di migliorare l'informazione e fruibilita' dei servizi sanitari e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e 5.000.000 nell'anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanita' e del sociale, l'attuazione e la promozione dell'immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identita' visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.00l). 7. Per gli obiettivi previsti dal piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 in materia di disponibilita' di sangue e rete trasfusionale e' autorizzata la complessiva spesa di euro 7.000.000 di cui: a) euro 1.000.000 nell'anno 2008 per la promozione della cultura della donazione attraverso opportune campagne di responsabilizzazione e informazione (UPB S05.0l.008); b) euro 2.000.000 nell'anno 2008 per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali (UPB S05.0l .008); c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta (UPB S05.01.009). 8. Per l'erogazione di finanziamenti in favore delle aziende sanitarie per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi, anche con riferimento alle gestioni liquidatorie delle ex unita' sanitarie locali, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.0l.00l). 9. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine e' autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008). 10. E' autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per l'erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007). 11. E' autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per la realizzazione, nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticita' riscontrate nelle singole realta' territoriali, previa valutazione dell'attivita' istituzionale (UPB S05.03.007). 12. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria attualmente di competenza dell'assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale sono trasferite alle aziende sanitarie locali competenti per territorio a far data dal 1° marzo 2008. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono entrate proprie delle stesse aziende e sono imputati a capitoli di bilancio appositamente istituiti. Restano di competenza dell'assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale i procedimenti sanzionatori derivanti da accertamenti effettuati entro la data del 29 febbraio 2008. 13. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 (Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali). 14. Per il mantenimento di un adeguato livello di sorveglianza anche nel campo della sanita' animale e per i correlati interventi nei riguardi della TBC legata a nuovi vettori e ai recenti mutamenti epidemiologici, e' autorizzato lo stanziamento di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S05.01.001). 15. Nella lettera a) del comma 15 dell'art. 13 della legge regionale n. 7 del 2005 le parole «Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, servizio di malattie metaboliche del bambino sono sostituite da dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica.». 16. L'autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia), e dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 32 della legge regionale n. 2 del 2007 trova copertura nell'ambito del fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale n. 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna) (UPB S02.04.010). 17. Nella legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero), sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: «2. Il contributo e' concesso nella forma di diaria giornaliera, determinata in euro 90 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in euro 120 per i trasferimenti all'estero»; b) nel comma 1 dell'art. 25 le parole «in misura non superiore a 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: in misura non superiore a euro 7.500». Agli oneri derivati dall'applicazione del presente comma si fa fronte con le risorse stanziate nell'UPB S05.01.007. 18. Gli stanziamenti disposti quali accantonamenti per la copertura degli oneri contrattuali per il settore sanitario sono conservati nel bilancio della Regione fino al loro completo utilizzo. 19. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per un programma di prevenzione del randagismo, anche al fine di realizzare un monitoraggio regionale sul rischio epidemiologico di malattie diffusive nell'ambito del patrimonio animale allo stato randagio, selvatico e brado. Per l'attuazione del programma la Regione si avvale dei comuni e delle associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno del randagismo. Le modalita' e i criteri di erogazione sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale (UPB S05.02.005). Nel comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), le parole «concludere con le organizzazioni protezionistiche» sono sostituite da «concludere con i privati di cui all'art. 6 e con le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale». 20. Al fine di tutelare la salute pubblica favorendo l'eradicazione della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente livello di biosicurezza negli allevamenti, la riserva d'esercizio indicata all'art. 16 della legge regionale n. 14 marzo 1994, n. 12 (norme in materia di usi civici), puo' essere superiore ai dieci anni ove richiesto per l'accesso ad aiuti regionali, statali o comunitari. 21. L'assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale pone in essere le iniziative perche' le procedure per la definizione della prima graduatoria regionale per la medicina veterinaria specialistica, in applicazione dell'accordo collettivo nazionale di cui all'accordo Stato-Regioni del 30 novembre 2006, siano concluse entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La definizione del monte ore, da utilizzare per l'assegnazione degli incarichi, da sottoporre a contrattazione sindacale, e' approvata dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare che lo esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si intende acquisito. 22. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa e' disposto lo stanziamento complessivo di euro 105.579.000 di cui euro 80.000.000 a carico dei fondi regionali, rispettivamente euro 50.000.000 per l'anno 2008 ed euro 30.000.000 per l'anno 2009, ed euro 25.579.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell'accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell'anno 2008, di euro 12.150.000 nell'anno 29, di euro 9.829.000 nell'anno 2010 (UPB S05.03.010). 23. Le risorse finanziarie di cui al comma 22 sono destinate, al netto di quelle finalizzate a far fronte agli impegni assunti fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico permanente di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (fondo per l'edilizia abitativa): a) per il 60 per cento al fondo per l'edilizia abitativa di cui alla citata legge regionale n. 32 del 1985 con l'abbattimento degli interessi nelle misure del 50 per cento e del 30 per cento in relazione ai vigenti limiti di reddito stabiliti dalla stessa legge pari, rispettivamente, a euro 21.536 e 35.894 con specifica attenzione alle coppie di nuova formazione, alle quali si applica l'abbattimento del 50 per cento del tasso di interesse per i redditi sino a euro 35.894; b) per il 40 per cento a sostenere l'accesso alla prima casa mediante la concessione di un contributo a fondo perduto di importo non superiore a euro 25.000. 24. Il programma straordinario per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 23 e' volto a favorire l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorita' agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente e con specifica attenzione alle coppie di nuova formazione e alle famiglie costituite da genitori soli con uno o piu' figli a carico. 25. Al fine di consentire la fruibilita' di abitazioni adeguate alle diverse situazioni di disabilita', la stessa priorita' prevista per le coppie di nuova formazione e' riconosciuta ai nuclei familiari in cui uno o piu' componenti si trovino in situazione di disabilita' grave ai sensi dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, senza distinzione per il caso di nuova costruzione, di acquisto, recupero o ristrutturazione. In deroga a quanto previsto dal comma 26, il beneficio e' riconosciuto anche a coloro che siano titolari di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su alloggio del territorio della Sardegna, quando i beneficiari dispongano la cessione, anche con atto preliminare, dei medesimi diritti. 26. I richiedenti il contributo in conto capitale devono possedere i seguenti requisiti: a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894; b) cittadinanza europea o di Stato extracomunitario purche' in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno; c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica continuativa da oltre cinque anni; d) residenza o attivita' lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l'intervento; e) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione; f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni. 27. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, approva il programma d'intervento per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto e, in conformita' con quanto previsto nei commi precedenti nonche' con le norme contenute nella legge regionale n. 32 del 1985, in quanto applicabili, le disposizioni per la sua attuazione. In particolare, il programma attuativo stabilisce: a) le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di contributo; b) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior tutela; c) le modalita' di determinazione ed erogazione del contributo; d) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria ai fini attuativi. 28. All'art. 17 della legge regionale n. 2 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, dopo la parola «esistenti» sono aggiunte le seguenti: «per un massimo di 120 mc»; b) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole «con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle sue esigenze abitative»; c) nel comma 4, dopo le parole «pratiche edilizie» sono inserite le seguenti: «l'istanza deve comunque ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende favorevolmente accolta.». 29. Per l'anno 2008 e seguenti, a integrazione dei trasferimenti di cui all'art. 10 della legge regionale n. 9 del 2006, e per le finalita' di cui all'art. 73, comma 3, della medesima legge e' disposto a favore delle province l'ulteriore trasferimento valutato in annui euro 21.500.000 (UPB S01.06.001). 30. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); la relativa spesa e' determinata, per l'anno 2008, in euro 6.000.000 (UPB S04.10.003). 31. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 6 aprile 1989, n. 13 (disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e' sostituita dalla seguente: «a) cittadinanza europea e, nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra-comunitario purche' in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato; ». 32. Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttaente attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici. 33. Dopo, la lettera g) dell'art. 24 della legge regionale 24 aprile 1997, n. 16 (norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono inserite le seguenti: «g-bis) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate; g-ter) persone che si trovano nelle fasce di poverta' piu' intense; g-quater) lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999; g-quinquies) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione; e' fatto salvo il diritto alla riservatezza.». 34. E' autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili, per un massimo di sei mesi a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizioni di accertata poverta', finalizzati prioritariamente all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani. Il sostegno economico e' di norma subordinato alla realizzazione di attivita' lavorative realizzate prioritariamente attraverso cooperative di inserimento lavorativo di tipo B, per i soggetti di cui all'art. 24 della legge regionale n. 16 del 1997, o direttamente dai comuni. La giunta regionale individua, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti sociali solidali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema integrato dei servizi alla persona), criteri e modalita' per l'erogazione del sostegno economico, nonche' la soglia ISEE al di sotto della quale si accede alle prestazioni previste (UPB S05.03.007). 35. E' autorizzata la concessione di un contributo valutato in euro 60.000 annui a favore dell'associazione banco alimentare della Sardegna per l'espletamento dei compiti di istituto (UPB S05.03.005). 36. Per l'anno 2008 e' autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari, prevista dal piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, per la realizzazione del progetto materno infantile (PSR, parte 2 - Obiettivi di sistema - punto 2.2.3) nonche' per il sostegno alle responsabilita' di cura e di carattere educativo delle persone e delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, dei servizi e degli interventi dei comuni finalizzati al sostegno delle funzioni genitoriali, all'ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla mediazione familiare. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti solidali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005, i criteri organizzativi e le modalita' di coordinamento delle attivita' a sostegno della famiglia di competenza dei comuni singoli o associati, con le attivita' svolte dai consultori familiari (UPB S05.03.007). 37. Per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti e' autorizzato, per l'anno 2008, lo stanziamento di euro 10.000.000. Il piano e' destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone, su proposta degli assessori dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti solidali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere delle competenti commissioni consiliari, che deve essere espresso entro trenta giorni trascorsi i quali si intende acquisito, i criteri e le modalita' di utilizzo dei fondi stanziati (UPB S05.03.009). 38. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere detenute con figli minori di eta' inferiore ai tre anni, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario. Il programma e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia sociale (UPB S05.03.006). 39. Al comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «I finanziamenti sono erogati ai comuni anticipatamente e in un unica soluzione.». 40. Gli interventi di cui alla legge regionale n. 26 aprile 1993, n. 20 (interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro), sono estesi al settore dei servizi quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 1 della medesima legge. 41. Dopo il comma 3 dell'art. 72 della legge regionale n. 7 agosto 2007, n. 5 (procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono fatte salve le speciali norme derogatorie di cui all'art. 38 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali).». 42. I contributi da erogare annualmente agli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale, previsti dall'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), sono cosi rideterminati: a) associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro, euro 313.200; b) comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti, euro 70.200; c) unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna, euro 48.805; d) associazione Gese Nazareno di Sassari - ente costituito senza scopo di lucro, euro 184.815. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S05.03.005. 43. La Giunta regionale determina, per l'anno 2008, le modalita', i criteri di erogazione e l'entita' del contributo giornaliero pro capite previsto dall'art. 92 della legge regionale n. 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985) per il trasporto delle persone con disabilita' ai centri di riabilitazione. Per gli anni successivi il contributo e' adeguato sulla base degli indici dei prezzi al consumo Istat per il capitolo trasporti. Alla relativa spesa, valutata in euro 1.500.000 annui, si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S05.03.007.