Art. 8.

       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2007


   1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2007
e' aggiunto il seguente:
   «1-bis.   Le  stazioni  appaltanti  comunicano  l'eventuale  esito
negativo della verifica di cui al comma 1 alla competente azienda USL
per gli adempimenti di competenza, nonche' all'Osservatorio regionale
dei contratti pubblici.».