Art. 8. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2007 1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le stazioni appaltanti comunicano l'eventuale esito negativo della verifica di cui al comma 1 alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonche' all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.».