Art. 8. Obbligo di allacciamento alla rete fognaria 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono allacciati alla rete fognaria, se distano meno di 200 m dalla stessa e se cio' e' possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. L'obbligo di allacciamento sussiste inoltre nei seguenti casi: a) scarichi che distano piu' di 200 m e che possono allacciarsi con tubazione in pendenza, nei casi in cui non vengono superate le seguenti distanze dalla rete fognaria: 1) 250 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100; 2) 300 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200; 3) 400 m con un numero di a.e. superiore a 200; b) scarichi posti ad una quota piu' bassa rispetto alla rete fognaria, qualora la differenza di quota sia inferiore a 20 m e non vengano superate le seguenti distanze dalla rete fognaria: 1) 50 m con un numero di a.e. inferiore a 50; 2) 100 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100; 3) 150 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200; 4) 200 m con un numero di a.e. superiore a 200; c) scarichi per i quali sono necessarie opere straordinarie, quali attraversamenti e sottopassi di torrenti, fiumi, autostrade ecc., soltanto se l'allacciamento e' tecnicamente ed economicamente sostenibile. 2. Quali punti di riferimento per stabilire la differenza di quota vanno assunti la quota di rigurgito della fognatura pubblica in corrispondenza dell'allacciamento, che di norma e' la quota della strada, e la quota zero dell'edificio.