Art. 8.
             Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1.  Gli scarichi di acque reflue domestiche sono allacciati alla rete
fognaria,  se  distano  meno  di  200  m  dalla  stessa  e se cio' e'
possibile  in  base  alle  pendenze ed alla morfologia dei terreni di
sedime.  L'obbligo  di  allacciamento  sussiste  inoltre nei seguenti
casi:
a)  scarichi  che distano piu' di 200 m e che possono allacciarsi con
tubazione  in  pendenza,  nei  casi  in  cui  non vengono superate le
seguenti distanze dalla rete fognaria:
1) 250 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;
2) 300 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;
3) 400 m con un numero di a.e. superiore a 200;
b)  scarichi  posti  ad  una  quota  piu'  bassa  rispetto  alla rete
fognaria,  qualora  la differenza di quota sia inferiore a 20 m e non
vengano superate le seguenti distanze dalla rete fognaria:
1) 50 m con un numero di a.e. inferiore a 50;
2) 100 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;
3) 150 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;
4) 200 m con un numero di a.e. superiore a 200;
c)  scarichi  per  i quali sono necessarie opere straordinarie, quali
attraversamenti  e  sottopassi  di  torrenti, fiumi, autostrade ecc.,
soltanto   se   l'allacciamento  e'  tecnicamente  ed  economicamente
sostenibile.
2.  Quali  punti  di riferimento per stabilire la differenza di quota
vanno  assunti  la  quota  di  rigurgito  della fognatura pubblica in
corrispondenza  dell'allacciamento,  che  di  norma e' la quota della
strada, e la quota zero dell'edificio.