Art. 8.

Modifiche   alla  disciplina  di  approvazione  dello  statuto  delle
                          Comunita' montane



   1.  Lo  statuto  della Comunita' montana e' approvato o modificato
dai   Consigli   dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e  le
maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.
   2.  Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i
Consigli  comunali  non  vi provvedono entro il termine fissato o, in
mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che
impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della
Giunta regionale.