Art. 8. Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto delle Comunita' montane 1. Lo statuto della Comunita' montana e' approvato o modificato dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni. 2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.