Art. 8.
Pubblicazioni  nautiche,  dotazioni  nautiche, bussole e documenti di
                                bordo

   1.  Le  navi  in servizio non di linea devono essere dotate di una
carta  nautica della laguna veneta aggiornata. Le navi in servizio di
linea  possono  essere  esentate  dalla  tenuta  delle carte nautiche
purche' i comandanti siano istruiti ed aggiornati sulla conformazione
della laguna, dei canali e delle linee esercitate.
   2. Le navi in servizio non di linea e le navi in servizio di linea
di  stazza lorda superiore a 25 tonnellate devono essere dotate di un
orologio,  di  uno  scandaglio a mano, di una coperta termica, di una
adeguata  scaletta per il recupero di «uomo in mare», di una cassetta
di  medicazione.  Le  altre  navi  non  hanno  l'obbligo  di avere le
predette  dotazioni  nautiche  ne'  le  dotazioni  di cui al comma 1,
lettera A, punto c) dell'art. 144 del regolamento di sicurezza.
   3.  Le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate devono
essere dotate di una bussola magnetica, con sistema di illuminazione,
avente  funzione di governo principale. Tutte le navi, fermo restando
l'obbligo  di  manutenzione,  collaudo  e  revisione periodiche della
bussola, sono esentate dall'obbligo di essere dotate delle tabelle di
deviazione.
   4.  Le  prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi
di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate.
   5.  I  documenti  ed  i  certificati di sicurezza obbligatori sono
conservati a bordo anche in copia autenticata dallo stesso armatore.