Art. 8. Pubblicazioni nautiche, dotazioni nautiche, bussole e documenti di bordo 1. Le navi in servizio non di linea devono essere dotate di una carta nautica della laguna veneta aggiornata. Le navi in servizio di linea possono essere esentate dalla tenuta delle carte nautiche purche' i comandanti siano istruiti ed aggiornati sulla conformazione della laguna, dei canali e delle linee esercitate. 2. Le navi in servizio non di linea e le navi in servizio di linea di stazza lorda superiore a 25 tonnellate devono essere dotate di un orologio, di uno scandaglio a mano, di una coperta termica, di una adeguata scaletta per il recupero di «uomo in mare», di una cassetta di medicazione. Le altre navi non hanno l'obbligo di avere le predette dotazioni nautiche ne' le dotazioni di cui al comma 1, lettera A, punto c) dell'art. 144 del regolamento di sicurezza. 3. Le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate devono essere dotate di una bussola magnetica, con sistema di illuminazione, avente funzione di governo principale. Tutte le navi, fermo restando l'obbligo di manutenzione, collaudo e revisione periodiche della bussola, sono esentate dall'obbligo di essere dotate delle tabelle di deviazione. 4. Le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate. 5. I documenti ed i certificati di sicurezza obbligatori sono conservati a bordo anche in copia autenticata dallo stesso armatore.