Art. 8 
 
                       Concorso di ammissione 
 
    1. Il concorso di ammissione consiste in una prova scritta  e  in
una prova orale che vertono sulle materie specificate dal  bando,  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i); le  prove  sono  valutate  in
centesimi. 
    2. La prova orale,  a  cui  partecipano  i  candidati  che  hanno
superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle
materie oggetto della  prova  scritta  con  l'ulteriore  accertamento
della conoscenza  della  lingua  inglese  o  tedesca,  a  scelta  del
candidato; ai fini del superamento della prova  orale  e'  necessario
che il candidato dimostri di possedere una  competenza  della  lingua
corrispondente almeno al livello A2 come definito dal  quadro  comune
europeo  di  riferimento  per  le  lingue,  elaborato  dal  Consiglio
d'Europa. 
    3. La commissione  esaminatrice  forma  una  graduatoria  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da  ciascun
candidato,  da  attribuire  in  centesimi,  derivante   dalla   somma
ponderata  dei  punteggi  assegnati  nella  valutazione  della  prova
scritta e nella prova orale,  pesati  secondo  quanto  stabilito  dal
bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j), e fermo restando  il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove. 
    4. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la
graduatoria del concorso di ammissione con l'osservanza, a parita' di
punteggio,  delle  preferenze  indicate  dal  bando.  Al  periodo  di
tirocinio formativo e' ammesso un numero di candidati pari al  numero
dei posti messi a concorso, come determinati dal bando, aumentato del
venti percento e arrotondato per eccesso. 
    5. La  graduatoria  del  concorso  di  ammissione  e'  pubblicata
all'albo  e  sul  sito  internet  di  riferimento   della   struttura
provinciale competente.