Art. 8 Concorso di ammissione 1. Il concorso di ammissione consiste in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i); le prove sono valutate in centesimi. 2. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento della conoscenza della lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato; ai fini del superamento della prova orale e' necessario che il candidato dimostri di possedere una competenza della lingua corrispondente almeno al livello A2 come definito dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa. 3. La commissione esaminatrice forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati nella valutazione della prova scritta e nella prova orale, pesati secondo quanto stabilito dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j), e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove. 4. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria del concorso di ammissione con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze indicate dal bando. Al periodo di tirocinio formativo e' ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso, come determinati dal bando, aumentato del venti percento e arrotondato per eccesso. 5. La graduatoria del concorso di ammissione e' pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.