Art. 8 
 
  Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica 
 
    1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'art.  7  gestisce
l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi
di iscrizione,  di  sospensione  e  cancellazione  dallo  stesso,  in
conformita' alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta
provinciale  e   da   questo   articolo.   L'iscrizione   nell'elenco
costituisce   presupposto   per   l'esercizio    dell'attivita'    di
certificazione energetica. 
    2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone  fisiche
che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
      a) uno dei seguenti titoli di studio: 
        1)  diploma  di  laurea   specialistica   in   ingegneria   o
architettura, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed
iscrizione al relativo ordine professionale; 
        2) diploma di laurea in ingegneria  o  architettura,  nonche'
abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed   iscrizione   al
relativo ordine professionale; 
        3)  diploma  di  geometra  o  perito   industriale,   nonche'
abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed   iscrizione   al
relativo collegio professionale; 
      b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da: 
        1)   esperienza   almeno   triennale,   attestata   da    una
dichiarazione  del  rispettivo  ordine,   collegio   o   associazione
professionali, in almeno due delle seguenti attivita': 
          1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici; 
          1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale
ed estiva; 
          1.3) gestione energetica di edifici ed impianti; 
          1.4) certificazioni e diagnosi energetiche; 
        2) frequenza  e  superamento  dei  corsi  di  formazione  per
certificatori energetici organizzati ai sensi dell'art. 7. 
    3.  Sono   altresi'   iscritti   negli   elenchi   dei   soggetti
certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui  al  comma
2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o
dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si  considera  utile
ai sensi del comma 2, lettera b),  n.  2),  anche  il  riconoscimento
disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi  svolti
ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio. 
    4.   Sono   inoltre   iscritti   negli   elenchi   dei   soggetti
certificatori: 
      a) gli enti  pubblici  e  gli  organismi  di  diritto  pubblico
operanti nel settore  dell'energia  e  dell'edilizia,  che  esplicano
l'attivita' con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2; 
      b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle  amministrazioni
pubbliche o delle societa' private di appartenenza,  le  funzioni  di
energy manager e sono iscritti in uno  specifico  elenco  predisposto
dalla Federazione italiana per l'uso razionale  dell'energia  (FIRE),
purche' in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3; 
      c) gli organismi pubblici e privati qualificati  ad  effettuare
attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere  di
ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa,  accreditati
presso Sincert o altro soggetto equivalente in  ambito  nazionale  ed
europeo sulla base delle norme UNI CEI  EN  ISO/IEC  17020,  «Criteri
generali  per  il  funzionamento  dei  vari  tipi  di  organismi  che
effettuano attivita' di ispezione», sempre che  svolgano  l'attivita'
con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. 
    5. Gli organismi di cui all'art. 7 verificano il  soddisfacimento
dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad  accreditare
il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco. 
    6. Il soggetto  certificatore  non  puo'  svolgere  attivita'  di
certificazione  sugli  edifici  con  riferimento  ai  quali   risulti
proprietario o titolare di  diritto  reale  o  sia  stato  coinvolto,
personalmente  o  comunque  in  qualita'  di  dipendente,   socio   o
collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attivita': 
      a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto  tecnico
in esso presente; 
      b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in
esso presente; 
      c) amministrazione dell'edificio; 
      d) fornitura di energia per l'edificio; 
      e) gestione e/o manutenzione  di  qualsiasi  impianto  presente
nell'edificio; 
      f) attivita'  connesse  alla  funzione  di  responsabile  della
sicurezza. 
    7. Al fine di  assicurare  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  di
giudizio degli esperti, degli organismi e delle societa'  di  cui  al
comma  4,   i   tecnici   abilitati,   all'atto   di   sottoscrizione
dell'attestato di certificazione energetica dichiarano: 
      a) nel caso di certificazione di edifici di nuova  costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa  attraverso
il  non  coinvolgimento  diretto  o   indiretto   nel   processo   di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare  o  con  i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; 
      b) nel caso di certificazione di edifici  esistenti,  l'assenza
di conflitto di interessi, ovvero di  non  coinvolgimento  diretto  o
indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 
    8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto  pubblico  di
cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 e' da intendersi superato
dalle stesse finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 
    9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di  interventi
edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti  ai
sensi dell'art. 4, comma 6, fatte salve le operazioni di  sopralluogo
e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.