Art. 8 Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica 1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformita' alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attivita' di certificazione energetica. 2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 3) diploma di geometra o perito industriale, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale; b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da: 1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attivita': 1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici; 1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; 1.3) gestione energetica di edifici ed impianti; 1.4) certificazioni e diagnosi energetiche; 2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'art. 7. 3. Sono altresi' iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio. 4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori: a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2; b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle societa' private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purche' in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3; c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione», sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. 5. Gli organismi di cui all'art. 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco. 6. Il soggetto certificatore non puo' svolgere attivita' di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualita' di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attivita': a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; c) amministrazione dell'edificio; d) fornitura di energia per l'edificio; e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio; f) attivita' connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. 7. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialita' di giudizio degli esperti, degli organismi e delle societa' di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 e' da intendersi superato dalle stesse finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell'art. 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.