Art. 8 
 
               Funzionamento dell'Autorita' di bacino 
 
    1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle  attivita'
degli  organi  della  Autorita'  di  bacino  sono  assicurate   dalle
strutture della Regione e delle province competenti in materia. 
    2. La giunta regionale individua le strutture di cui al  comma  1
su indicazione della  giunta  provinciale  relativamente  al  proprio
personale, con indicazione, altresi',  delle  strutture  regionali  e
provinciali che assumono le funzioni di coordinamento  per  le  altre
strutture del rispettivo ente. 
    3.  Le  strutture  della  Regione   provvedono   alle   attivita'
necessarie al regolare svolgimento  dei  lavori  dell'Autorita',  con
riferimento  al  comitato  e  alla  giunta  regionale,   nonche'   al
coordinamento generale delle attivita'. 
    4. Le strutture della  provincia  provvedono  all'elaborazione  e
all'istruttoria delle proposte di piano di bacino  o  delle  relative
varianti, coordinando anche le richieste e le istanze provenienti dai
comuni interessati, nonche' alla gestione ed attuazione dei piani  di
bacino vigenti. 
    5.  La  giunta  regionale  puo'  stabilire  ulteriori   modalita'
operative   ed   indirizzi   procedurali   per    il    funzionamento
dell'Autorita'.