Art. 8 Funzionamento dell'Autorita' di bacino 1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attivita' degli organi della Autorita' di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione e delle province competenti in materia. 2. La giunta regionale individua le strutture di cui al comma 1 su indicazione della giunta provinciale relativamente al proprio personale, con indicazione, altresi', delle strutture regionali e provinciali che assumono le funzioni di coordinamento per le altre strutture del rispettivo ente. 3. Le strutture della Regione provvedono alle attivita' necessarie al regolare svolgimento dei lavori dell'Autorita', con riferimento al comitato e alla giunta regionale, nonche' al coordinamento generale delle attivita'. 4. Le strutture della provincia provvedono all'elaborazione e all'istruttoria delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, coordinando anche le richieste e le istanze provenienti dai comuni interessati, nonche' alla gestione ed attuazione dei piani di bacino vigenti. 5. La giunta regionale puo' stabilire ulteriori modalita' operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorita'.