Art. 8 Comitato regionale dei trapianti 1. Il comitato regionale dei trapianti e' nominato dalla giunta regionale, e' presieduto dall'assessore regionale alla salute o suo delegato ed e' composto: dai coordinatori locali, di cui all'art. 9, dai responsabili delle strutture per i prelievi e per i trapianti di organi, tessuti e cellule e delle strutture cliniche specialistiche che operano nel settore dei trapianti presenti nel territorio regionale, da un rappresentante medico del trapianto pediatrico e da un funzionario della Regione Liguria. Alle riunioni del comitato partecipa il coordinatore di cui all'art. 6, comma 1. 2. Il comitato regionale dei trapianti: a) svolge funzioni di organo consultivo nei confronti della giunta regionale e del centro regionale trapianti, con particolare riferimento alle attivita' di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti, sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attivita' per lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999; b) coadiuva il coordinatore regionale, di cui all'art. 6. 3. Lo svolgimento delle sedute, le modalita' di convocazione ed in generale il funzionamento del comitato regionale dei trapianti sono disciplinati dallo stesso comitato in apposito regolamento. 4. Il comitato regionale dei trapianti presenta annualmente alle organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti nel settore una relazione sull'attivita' svolta e ne acquisisce pareri, osservazioni e proposte. 5. Ai componenti del comitato regionale dei trapianti non compete alcun compenso.