Art. 8 
 
                  Comitato regionale dei trapianti 
 
    1. Il comitato regionale dei trapianti e' nominato  dalla  giunta
regionale, e' presieduto dall'assessore regionale alla salute  o  suo
delegato ed e' composto: dai coordinatori locali, di cui all'art.  9,
dai responsabili delle strutture per i prelievi e per i trapianti  di
organi, tessuti e cellule e delle strutture  cliniche  specialistiche
che  operano  nel  settore  dei  trapianti  presenti  nel  territorio
regionale, da un rappresentante medico del trapianto pediatrico e  da
un funzionario della Regione  Liguria.  Alle  riunioni  del  comitato
partecipa il coordinatore di cui all'art. 6, comma 1. 
    2. Il comitato regionale dei trapianti: 
      a) svolge funzioni di organo  consultivo  nei  confronti  della
giunta regionale e del centro regionale  trapianti,  con  particolare
riferimento alle attivita' di autorizzazione, vigilanza  e  controllo
sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi  e  tessuti,
sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attivita' per  lo
svolgimento dei compiti assegnati, di cui all'art. 16 della legge  n.
91/1999; 
      b) coadiuva il coordinatore regionale, di cui all'art. 6. 
    3. Lo svolgimento delle sedute, le modalita' di  convocazione  ed
in generale il funzionamento del  comitato  regionale  dei  trapianti
sono disciplinati dallo stesso comitato in apposito regolamento. 
    4. Il comitato regionale dei trapianti presenta annualmente  alle
organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti  nel  settore
una  relazione  sull'attivita'  svolta  e   ne   acquisisce   pareri,
osservazioni e proposte. 
    5. Ai componenti del comitato regionale dei trapianti non compete
alcun compenso.