Art. 8 Servizi di formazione e assistenza 1. Al fine di diffondere la conoscenza digitale in ambito regionale e agevolare il riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, la Regione promuove azioni di formazione e qualificazione professionale, nonche' servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto quali, tra gli altri: a) corsi di formazione e assistenza tecnica continua rivolti al personale di enti pubblici e privati; b) corsi finalizzati all'inserimento e alla qualificazione professionale giovanile e femminile; c) corsi di formazione e assistenza nel settore tecnologico, con particolare riguardo alla conoscenza della comunicazione web e dei nuovi dispositivi informativi, inclusi i dispositivi portabili; d) corsi finalizzati all'assistenza delle categorie sociali in condizioni di disagio o minoranza. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione predispone interventi a carattere conoscitivo, di diffusione e sensibilizzazione, destinati a soggetti istituzionali e sociali del territorio, con il coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria e di consumatori. 3. Dei servizi di cui al comma 1 possono usufruire gratuitamente e secondo modalita' agevolate i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste.