Art. 8. Caratteristiche costruttive 1. Ogni casa di cura privata deve essere costituita da uno o piu' edifici ad uso esclusivo. 2. Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei fabbricati devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali; in nessun caso l'altezza minima netta dei piani puo' essere inferiore a metri 2,70. 3. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere assicurata l'illuminazione naturale, mediante finestre apribili all'interno ed una adeguata aerazione. 4. Negli edifici a piu' di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque separati per ammalati e personale, per visitatori, per materiale pulito e vitto nonche' per materiale sudicio ed infetto. 5. Nella casa di cura devono essere previsti servizi igienici riservati al pubblico, adeguati in numero ed ubicazione alle caratteristiche della casa di cura stessa oltre che i servizi igienici per i malati e per il personale come previsto al successivo art. 19. 6. Nell'edificio o negli edifici devono essere assicurati proprieta' termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione idonee in relazione alle specifiche esigenze dei locali, nel rispetto dei valori minimi sottoindicati: a) sale operatorie comuni: 1) condizionamento integrale senza ricircolazione dell'aria, con uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 12 all'ora e con gradiente pressorio positivo; 2) temperatura compresa tra 21 centigradi e 24 centigradi; 3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento; b) sale operatorie per chirurgia asettica: 1) condizionamento integrale senza ricircolazione dell'aria, con uso di filtri con efficienza non inferiore al 99 per cento, numero di ricambi d'aria non inferiore a 20 per ora, gradiente pressorio positivo; 2) temperatura compresa tra 21 centigradi e 24 centigradi; 3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento; c) sale parto: 1) condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione dell'aria, con uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 10 all'ora, di cui 5 di aria esterna; 2) temperatura compresa tra 21 centigradi e 24 centigradi; 3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento; d) nidi: 1) ventilazione che assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 6 all'ora; 2) temperatura compresa tra 23,5 centigradi e 25 centigradi; 3) umidita' compresa tra il 30 ed il 60 per cento; e) unita' di patologia neonatale: 1) condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione dell'aria ed uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 12 all'ora di cui almeno 5 di aria esterna e con gradiente pressorio positivo; 2) temperatura compresa tra 24 centigradi e 26,5 centigradi; 3) umidita' compresa tra il 40 ed il 60 per cento; f) unita' di terapia intensiva: 1) condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione dell'aria ed uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 6 all'ora di cui almeno 2 di aria esterna; 2) temperatura compresa tra 23,5 centigradi e 26,5 centigradi; 3) umidita' compresa tra il 20 ed il 60 per cento; 7. Gli ambienti della casa di cura devono essere adeguatamente illuminati a seconda della destinazione. 8. Ai fini dell'illuminazione diurna degli ambienti il dimensionamento delle superfici vetrate di tutti gli ambienti dovra' essere effettuato secondo quanto indicato dalle norme CEI-UNDEL. 9. In particolare, l'illuminazione naturale ed artificale degli ambienti di degenza e diagnostica dovra' essere realizzato in modo da assicurare un adeguato livello di illuminazione, con accettabili disuniformita' di luminanza, la protezione dei fenomeni di abbagliamento e, con specifico riferimento all'illuminazione artificiale, la prevalenza della componente diretta su quella diffusa. 10. In ogni caso, l'illuminazione naturale ed artificiale dovra' rispettare i seguenti valori minimi: a) sul piano di lavoro nei locali per osservazione medica ed attivita' speciali ed esclusione del tavolo operatorio: lux 300; b) sul piano di lavoro nei locali per attivita' comuni: lux 200; c) nelle sale di degenza e soggiorno, misurati sul piano ideale posta a metri 0,60 dal pavimento: lux 100; d) nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi e simili, misurati sul piano ideale posto a metri 1 dal pavimento: lux 80. 11. Le condizioni di illuminamento di cui ai commi precedenti dovranno essere assicurate in qualsiasi situazione meteorologica ed in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, mediante uno stretto rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale. Dovranno essere, in ogni caso, evitati fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto, facendo in modo che nel campo visuale delle persone non compaiono oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi. 12. Il fattore medio di luce diurna, tenuto conto dei livelli di illuminazione di cui ai precedenti commi dovra' corrispondere ai seguenti valori: a) ambiente di degenza, per la diagnostica (esclusa la radiodiagnostica) e laboratori: 0,03; b) locali per fisiokinesiterapia, soggiorni e simili: 0,02; c) uffici, scale, atri e simili: 0,01. 13. I corridoi destinati al transito dei malati devono avere larghezza non inferiore a metri 2. 14. Le scale devono avere gradini di larghezza minima di centimetri 150, pedata minima di centimetri 23 ed alzata massima di centimetri 17. 15. Le camere di degenza ed i locali di servizio, in relazione allo specifico uso cui sono rispettivamente destinati, devono essere muniti di dispositivi atti a consentire un idoneo oscuramento. 16. Nella costruzione devono essere adottati materiali e soluzioni tecniche adeguati per la protezione acustica dei rumori di qualsiasi origine. 17. Le pareti di tutti i locali destinati ad attivita' sanitarie devono essere rivestite con materiali resistenti al lavaggio ed alla disinfezione e provviste di zoccolatura idonea; gli infissi delle porte e delle finestre devono essere privi di cornici o scorniciature ed essere lavabili. 18. I pavimenti delle sale operatorie e dei locali accessori, delle sale da parto, delle sale di radiologia e dei locali che comunque contengono anestetici infiammabili devono possedere adeguate caratteristiche di antistaticita'. La scelta delle pavimentazioni va fatta in relazione alla resistenza agli agenti chimici e fisici, alla levigatezza ed alle proprieta' antisdrucciolo, alla coibenza termica ed acustica ed alla resilienza, avuto riguardo allo specifico uso cui i locali sono destinati. 19. Nella progettazione e costruzione della casa di cura devono essere adottate adeguate soluzioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche in osservanza della normativa vigente in materia nonche' in relazione alla specifica infermita' oggetto del ricovero. 20. Ferma restando la vigente normativa in materia antisismica ed antincendio devono essere previsti particolari accorgimenti per la rapida evacuazione dei pazienti costretti a letto. 21. Vanno in ogni caso adottate soluzioni tecniche per l'osservanza delle normative generali e speciali vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.