Art. 8.
 
                     Caratteristiche costruttive
   1.  Ogni casa di cura privata deve essere costituita da uno o piu'
edifici ad uso esclusivo.
   2.  Lo  sviluppo  in  altezza ed i distacchi dei fabbricati devono
essere conformi alle norme stabilite dagli  strumenti  urbanistici  e
dai  regolamenti  locali;  in  nessun caso l'altezza minima netta dei
piani puo' essere inferiore a metri 2,70.
   3.  In  tutti  gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno
dei  ricoverati  deve  essere  assicurata  l'illuminazione  naturale,
mediante finestre apribili all'interno ed una adeguata aerazione.
   4.  Negli  edifici  a  piu'  di  un  piano  devono essere previsti
elevatori in  numero  adeguato  ai  flussi  di  traffico  e  comunque
separati  per  ammalati  e  personale,  per visitatori, per materiale
pulito e vitto nonche' per materiale sudicio ed infetto.
   5.  Nella  casa  di  cura  devono essere previsti servizi igienici
riservati  al  pubblico,  adeguati  in  numero  ed  ubicazione   alle
caratteristiche  della  casa  di  cura  stessa  oltre  che  i servizi
igienici per i malati e per il personale come previsto al  successivo
art. 19.
   6.   Nell'edificio   o  negli  edifici  devono  essere  assicurati
proprieta' termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione
idonee in relazione alle specifiche esigenze dei locali, nel rispetto
dei valori minimi sottoindicati:
     a) sale operatorie comuni:
     1) condizionamento integrale senza ricircolazione dell'aria, con
uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicuri un
numero  di  ricambi d'aria non inferiore a 12 all'ora e con gradiente
pressorio positivo;
     2) temperatura compresa tra 21 centigradi e 24 centigradi;
     3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento;
     b) sale operatorie per chirurgia asettica:
     1) condizionamento integrale senza ricircolazione dell'aria, con
uso di filtri con efficienza non inferiore al 99 per cento, numero di
ricambi  d'aria  non  inferiore  a  20  per  ora, gradiente pressorio
positivo;
     2) temperatura compresa tra 21 centigradi e 24 centigradi;
     3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento;
     c) sale parto:
     1)  condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione
dell'aria, con uso di filtri con efficienza almeno del 90 per  cento,
che  assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 10 all'ora,
di cui 5 di aria esterna;
     2) temperatura compresa tra 21 centigradi e 24 centigradi;
     3) umidita' compresa tra il 50 ed il 60 per cento;
     d) nidi:
     1)  ventilazione  che  assicuri  un numero di ricambi d'aria non
inferiore a 6 all'ora;
     2) temperatura compresa tra 23,5 centigradi e 25 centigradi;
     3) umidita' compresa tra il 30 ed il 60 per cento;
     e) unita' di patologia neonatale:
     1)  condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione
dell'aria ed uso di filtri con efficienza almeno del  90  per  cento,
che  assicuri  un numero di ricambi d'aria non inferiore a 12 all'ora
di cui almeno 5 di aria esterna e con gradiente pressorio positivo;
 
     2) temperatura compresa tra 24 centigradi e 26,5 centigradi;
     3) umidita' compresa tra il 40 ed il 60 per cento;
     f) unita' di terapia intensiva:
     1)  condizionamento integrale con possibilita' di ricircolazione
dell'aria ed uso di filtri con efficienza almeno del  90  per  cento,
che assicuri un numero di ricambi d'aria non inferiore a 6 all'ora di
cui almeno 2 di aria esterna;
     2) temperatura compresa tra 23,5 centigradi e 26,5 centigradi;
     3) umidita' compresa tra il 20 ed il 60 per cento;
   7.  Gli  ambienti  della  casa di cura devono essere adeguatamente
illuminati a seconda della destinazione.
   8.   Ai   fini   dell'illuminazione   diurna   degli  ambienti  il
dimensionamento delle superfici vetrate di tutti gli ambienti  dovra'
essere effettuato secondo quanto indicato dalle norme CEI-UNDEL.
   9.  In  particolare,  l'illuminazione naturale ed artificale degli
ambienti di degenza e diagnostica dovra' essere realizzato in modo da
assicurare  un  adeguato  livello  di  illuminazione, con accettabili
disuniformita'  di  luminanza,  la   protezione   dei   fenomeni   di
abbagliamento   e,   con   specifico   riferimento  all'illuminazione
artificiale,  la  prevalenza  della  componente  diretta  su   quella
diffusa.
   10.  In  ogni caso, l'illuminazione naturale ed artificiale dovra'
rispettare i seguenti valori minimi:
     a)  sul  piano  di  lavoro nei locali per osservazione medica ed
attivita' speciali ed esclusione del tavolo operatorio: lux 300;
     b) sul piano di lavoro nei locali per attivita' comuni: lux 200;
     c)  nelle sale di degenza e soggiorno, misurati sul piano ideale
posta a metri 0,60 dal pavimento: lux 100;
     d)  nei  corridoi,  scale,  servizi igienici, atri, spogliatoi e
simili, misurati sul piano ideale posto a metri 1 dal pavimento:  lux
80.
   11.  Le  condizioni  di  illuminamento  di cui ai commi precedenti
dovranno essere assicurate in qualsiasi situazione  meteorologica  ed
in  ogni  punto  dei piani di utilizzazione considerati, mediante uno
stretto rapporto  di  integrazione  dell'illuminazione  naturale  con
quella  artificiale.  Dovranno essere, in ogni caso, evitati fenomeni
di abbagliamento sia diretto che indiretto, facendo in modo  che  nel
campo  visuale  delle  persone non compaiono oggetti la cui luminanza
superi di 20 volte i valori medi.
   12.  Il  fattore medio di luce diurna, tenuto conto dei livelli di
illuminazione di cui ai  precedenti  commi  dovra'  corrispondere  ai
seguenti valori:
     a)   ambiente   di  degenza,  per  la  diagnostica  (esclusa  la
radiodiagnostica) e laboratori: 0,03;
     b) locali per fisiokinesiterapia, soggiorni e simili: 0,02;
     c) uffici, scale, atri e simili: 0,01.
   13.  I  corridoi  destinati  al  transito  dei malati devono avere
larghezza non inferiore a metri 2.
   14.   Le  scale  devono  avere  gradini  di  larghezza  minima  di
centimetri 150, pedata minima di centimetri 23 ed alzata  massima  di
centimetri 17.
   15.  Le  camere  di  degenza ed i locali di servizio, in relazione
allo specifico uso cui sono rispettivamente destinati, devono  essere
muniti di dispositivi atti a consentire un idoneo oscuramento.
   16. Nella costruzione devono essere adottati materiali e soluzioni
tecniche adeguati per la protezione acustica dei rumori di  qualsiasi
origine.
   17.  Le  pareti di tutti i locali destinati ad attivita' sanitarie
devono essere rivestite con materiali resistenti al lavaggio ed  alla
disinfezione  e  provviste  di  zoccolatura idonea; gli infissi delle
porte e delle finestre devono essere privi di cornici o scorniciature
ed essere lavabili.
   18.  I  pavimenti  delle  sale  operatorie e dei locali accessori,
delle sale da parto, delle  sale  di  radiologia  e  dei  locali  che
comunque contengono anestetici infiammabili devono possedere adeguate
caratteristiche di antistaticita'. La scelta delle pavimentazioni  va
fatta in relazione alla resistenza agli agenti chimici e fisici, alla
levigatezza ed alle proprieta' antisdrucciolo, alla coibenza  termica
ed acustica ed alla resilienza, avuto riguardo allo specifico uso cui
i locali sono destinati.
   19.  Nella  progettazione  e costruzione della casa di cura devono
essere adottate adeguate soluzioni tecniche per l'eliminazione  delle
barriere  architettoniche  in  osservanza  della normativa vigente in
materia nonche' in relazione alla specifica  infermita'  oggetto  del
ricovero.
   20.  Ferma restando la vigente normativa in materia antisismica ed
antincendio devono essere previsti particolari  accorgimenti  per  la
rapida evacuazione dei pazienti costretti a letto.
   21.   Vanno   in   ogni   caso  adottate  soluzioni  tecniche  per
l'osservanza delle normative generali e speciali vigenti  in  materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.