Art. 8.
                     Consiglio di amministrazione
 
   Il  consiglio  di  amministrazione e' composto dal presidente, dal
vice presidente  e  da  nove  membri,  di  cui  due  designati  dalla
minoranza,  nominati  dal  consiglio  regionale  con  voto limitato a
sette. Non piu' di tre membri possono essere scelti tra  i  designati
degli enti aderenti.
   Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica per il periodo
della legislatura e decade con  il  consiglio  regionale  che  lo  ha
eletto.
   Il consiglio di amministrazione:
     a) delibera il bilancio e il conto consuntivo;
     b)   assume   tutti   gli  atti  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione e ratifica i provvedimenti assunti dal presidente;
     c) nomina gli esperti e collaboratori esterni nel rispetto della
disciplina prevista al successivo art. 23;
     d) nomina i membri del comitato scientifico;
     e)  approva  il  programma  annuale  di  lavoro  e i progetti di
ricerca anche pluriennali;
     f)  approva  i  provvedimenti  relativi  all'organizzazione  dei
servizi   e   degli   uffici,   alle   funzioni,   ai   rapporti    e
all'inquadramento del personale;
     g)   delibera   la   costituzione   dei   gruppi  di  ricerca  e
l'affidamento  ad  enti,  organismi,   strutture   specializzate   di
specifici studi e ricerche;
     h)  delibera  in  merito  alle  convenzioni  ed  ai contratti di
prestazione.