Art. 8. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri, di cui due designati dalla minoranza, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a sette. Non piu' di tre membri possono essere scelti tra i designati degli enti aderenti. Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo della legislatura e decade con il consiglio regionale che lo ha eletto. Il consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio e il conto consuntivo; b) assume tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ratifica i provvedimenti assunti dal presidente; c) nomina gli esperti e collaboratori esterni nel rispetto della disciplina prevista al successivo art. 23; d) nomina i membri del comitato scientifico; e) approva il programma annuale di lavoro e i progetti di ricerca anche pluriennali; f) approva i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi e degli uffici, alle funzioni, ai rapporti e all'inquadramento del personale; g) delibera la costituzione dei gruppi di ricerca e l'affidamento ad enti, organismi, strutture specializzate di specifici studi e ricerche; h) delibera in merito alle convenzioni ed ai contratti di prestazione.