Art. 8.
          (art. 8 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 6 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                        Domanda di iscrizione
 
   1.  L'iscrizione  nel  registro delle imprese artigiane avviene su
domanda dell'interessato  da  presentarsi  per  conoscenza  entro  15
giorni  dall'inizio  dell'attivita'  al sindaco del comune competente
per territorio, il quale  provvede  ad  inoltrarla  alla  commissione
provinciale   dell'artigianato   entro   15  giorni  dal  ricevimento
corredato di eventuali osservazioni. Scaduto tale termine, la domanda
puo'  essere  presentata  direttamente  alla  commissione provinciale
dell'artigianato. La domanda deve contenere le indicazioni necessarie
per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 7.
   2.  La  domanda  di  iscrizione deve essere corredata dei seguenti
documenti:
    a) stato di famiglia;
    b) certificato di iscrizione all'albo degli artigiani.
   3. Per le societa' e le cooperative sono richiesti, inoltre l'atto
costitutivo, nonche' il certificato d'iscrizione nel  registro  delle
societa' presso il tribunale, in quanto previsto dalle leggi vigenti.
   4. Per l'esercizio delle attivita' soggette alle leggi di pubblica
sicurezza   o   al   possesso   di   concessioni   o   autorizzazioni
amministrative  a  persone,  vanno allegate le relative concessioni o
autorizzazioni.
   5.   Le   autorita'   amministrative   competenti   rilasciano  le
autorizzazioni o  concessioni  di  cui  al  precedente  comma  dietro
presentazione  del certificato di iscrizione all'albo degli artigiani
da parte dell'interessato.