Art. 8. (art. 8 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 6 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Domanda di iscrizione 1. L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane avviene su domanda dell'interessato da presentarsi per conoscenza entro 15 giorni dall'inizio dell'attivita' al sindaco del comune competente per territorio, il quale provvede ad inoltrarla alla commissione provinciale dell'artigianato entro 15 giorni dal ricevimento corredato di eventuali osservazioni. Scaduto tale termine, la domanda puo' essere presentata direttamente alla commissione provinciale dell'artigianato. La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 7. 2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti: a) stato di famiglia; b) certificato di iscrizione all'albo degli artigiani. 3. Per le societa' e le cooperative sono richiesti, inoltre l'atto costitutivo, nonche' il certificato d'iscrizione nel registro delle societa' presso il tribunale, in quanto previsto dalle leggi vigenti. 4. Per l'esercizio delle attivita' soggette alle leggi di pubblica sicurezza o al possesso di concessioni o autorizzazioni amministrative a persone, vanno allegate le relative concessioni o autorizzazioni. 5. Le autorita' amministrative competenti rilasciano le autorizzazioni o concessioni di cui al precedente comma dietro presentazione del certificato di iscrizione all'albo degli artigiani da parte dell'interessato.