Art. 8. Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari 1. La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalita' stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato. 2. Ogni compagnia e' composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilita', da uno o piu' ufficiali e da un numerro di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge. 3. Il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare nonche' il numero degli ufficiali e dei graduati verra' determinato con deliberazione del consiglio comunale in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonche' delle caratteristiche socio-economiche della comunita' locale. 4. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni comune, non puo' essere inferiore alle dieci unita'. 5. Con la deliberazione di cui al terzo comma la compagnia puo' essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.