Art. 8. D i r e t t o r e 1. Ad ogni laboratorio e' preposto un direttore con le seguenti attribuzioni e responsabilita': a) sceglie ed approva i metodi di analisi; b) risponde dell'attendibilita' dei risultati; c) organizza i servizi ed i controlli di qualita'; d) risponde dell'idoneita' delle attrezzature e degli impianti, di tutti i materiali impiegati e dello stato igienico dei locali; e) valida i risultati. Tale funzione puo' essere delegata ad un collaboratore dell'organico, laureato ed abilitato; f) si accerta del possesso dei requisiti professionali previsti per il personale operante nel laboratorio; g) e' responsabile della registrazione e archiviazione degli esami; h) e' responabile dell'applicazione del regolamento interno; i) cura le segnalazioni e le denunce obbligatorie per legge; l) vigila sull'applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attivita'; m) si accerta della buona conservazione dei preparati citologiici ed istologici e delle inclusioni in paraffina per almeno cinque anni, fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge; n) e' responsabile dell'attivita' svolta nei punti di prelievo. 2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni vengono assunte, previa accettazione scrittta, da un collaboratore laureato in possesso dei requisiti professionali ed abilitanti previsti dalla normativa vigente. 3. Un direttore non puo' assumere piu' di un incarico di direzione di laboratorio di analisi.