Art. 8. Presidi multizonali veterinari 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono istituiti Presidi Multizonali Veterinari con riferimento ad aree territoriali raggruppate fra loro e riferite a una popolazione non inferiore a 500.000 abitanti, al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche e per soddisfare particolari esigenze funzionali dei Servizi Veterinari. 2. La Giunta regionale emana direttive per il funzionamento dei Servizi Multizonali Veterinari in conformita' delle vigenti norme in materia. 3. I Presidi Multizonali Veterinari svolgono la seguente attivita': a) profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e gestione dei canili multizonali; b) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, ivi compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame, nei casi di epidemia; c) raccolta e distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti per malattie infettive o altra causa o sospetti di infezione, nonche' delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano; d) prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, organizzazione e gestione di campi e ricoveri quarantenali destinati all'isolamento di animali in importazione; e) vigilanza sull'assistenza veterinaria specialistica; prevenzione e cura della sterilita' o dell'ipofecondita' e fecondazione artificiale, secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale; f) istituzione di Osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api. 4. I Presidi Multizonali Veterinari dipendono funzionalmente dal Servizio Veterinario delle Unita' Sanitarie Locali in cui hanno sede. 5. Responsabile del Presidio Multizonale Veterinario e' un veterinario dirigente, che dipende funzionalmente al responsabile del Servizio di igiene e Assistenza Veterinaria in cui ha sede. 6. Il responsabile del Presidio Multizonale partecipa, ove necessario, alle sedute del Comitato di Gestione e dell'Ufficio di Direzione di ciascuna delle Unita' Sanitarie Locali comprese nel territorio di competenza; tale funzione potra' essere anche delegata dal responsabile del Servizio Veterinario dell'area territoriale di cui l'Unita' Sanitaria Locale fa parte. 7. La determinazione degli standards di organizzazione e del personale dei Presidi Multizonali Veterinari e' demandata alla Giunta regionale in conformita' del piano sanitario regionale e, in carenza, in conformita' degli standards definiti con la presente legge con riferimento alle attivita' stabilite dal terzo comma del presente articolo.