Art. 8.
                    Presidi multizonali veterinari
 
   1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, sono istituiti Presidi Multizonali Veterinari
con  riferimento ad aree territoriali raggruppate fra loro e riferite
a una popolazione non  inferiore  a  500.000  abitanti,  al  fine  di
assicurare  livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche
e  per  soddisfare  particolari  esigenze  funzionali   dei   Servizi
Veterinari.
   2.  La  Giunta  regionale emana direttive per il funzionamento dei
Servizi Multizonali Veterinari in conformita' delle vigenti norme  in
materia.
   3.   I   Presidi   Multizonali  Veterinari  svolgono  la  seguente
attivita':
     a)  profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e
gestione dei canili multizonali;
     b)  disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri
animali,  dei  pascoli  e  degli  impianti   soggetti   a   vigilanza
veterinaria,  ivi  compresa  la  disinfezione  degli automezzi per il
trasporto del bestiame, nei casi di epidemia;
     c)  raccolta  e  distruzione,  mediante appositi impianti, delle
carcasse di animali morti per malattie  infettive  o  altra  causa  o
sospetti di infezione, nonche' delle carni e delle derrate di origine
animale non idonee al consumo umano;
     d)   prevenzione   e   lotta   contro   le   malattie  esotiche,
organizzazione e gestione di campi e ricoveri quarantenali  destinati
all'isolamento di animali in importazione;
     e)    vigilanza   sull'assistenza   veterinaria   specialistica;
prevenzione  e  cura  della   sterilita'   o   dell'ipofecondita'   e
fecondazione  artificiale,  secondo le modalita' fissate dalla Giunta
regionale;
     f) istituzione di Osservatori di ittiopatologia e delle malattie
delle api.
   4.  I  Presidi Multizonali Veterinari dipendono funzionalmente dal
Servizio Veterinario delle Unita' Sanitarie Locali in cui hanno sede.
   5.   Responsabile  del  Presidio  Multizonale  Veterinario  e'  un
veterinario dirigente, che dipende funzionalmente al responsabile del
Servizio di igiene e Assistenza Veterinaria in cui ha sede.
   6.   Il  responsabile  del  Presidio  Multizonale  partecipa,  ove
necessario, alle sedute del Comitato di Gestione  e  dell'Ufficio  di
Direzione  di  ciascuna  delle  Unita'  Sanitarie Locali comprese nel
territorio di competenza; tale funzione potra' essere anche  delegata
dal  responsabile  del Servizio Veterinario dell'area territoriale di
cui l'Unita' Sanitaria Locale fa parte.
   7.  La  determinazione  degli  standards  di  organizzazione e del
personale dei Presidi Multizonali Veterinari e' demandata alla Giunta
regionale in conformita' del piano sanitario regionale e, in carenza,
in conformita' degli standards definiti con  la  presente  legge  con
riferimento  alle  attivita'  stabilite  dal terzo comma del presente
articolo.