Art. 8. Modifica all'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 1. L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, e' cosi' sostituito: "Art. 14. (Procedure). - 1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonche' le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio. 2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, qualora risultino prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269 nonche' in contrasto con i Piani regionale e provinciale di cui all'art. 4. 3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il proprio parere, su espressa richiesta del comune: a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti; b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali; c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali; d) la Commissione provinciale per i beni ambientali ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali, qualora l'impianto sia situato in localita' sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia. 4. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di impianti esistenti: a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti gia' autorizzati; b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia installate per l'erogazione di benzina normale e/o super; c) cambio di destinazione di serbatoi; d) aumento del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi; e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici; d) installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) installazione di attrezzature e accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione. 5. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche dove risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art. 17. 6. Il comune deve acquisire i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco per il rilascio di autorizzazioni concernenti l'installazione, il potenziamento, il trasferimento e l'esercizio di impianti ad uso privato ubicati all'interno di stabilimenti, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa. 7. Vanno pure richiesti i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco anche nei casi di autorizzazioni concernenti l'installazione di nuovi distributori per prodotti gia' esistenti nonche' di apparecchiature self-service pre-pagamento. 8. Per gli impianti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti deve essere richiesto il parere, oltre che dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco, anche dell'autorita' competente del demanio. 9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 4 e corredate dei suddetti pareri, vengono trasmesse, per il parere di competenza, dal comune alla Commissione consultiva regionale o provinciale carburanti a seconda delle rispettive competenze. 10. Il rinnovo della concessione e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneita' deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 17. 11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce ne' potenziamento, ne' modifica, ma sottosta' al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvedera' ad inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'U.t.i.f. competente per territorio. 12. Non e' ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separata concessioni o autorizzazioni. 13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto. 14. Contro il provvedimento comunale e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta provinciale entro i termini e con le modalita' di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.".