Art. 8.
  Modifica all'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
 
   1. L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, e' cosi'
sostituito:
   "Art. 14. (Procedure). - 1.  Le  domande  per  il  rilascio  e  il
rinnovo    delle    concessioni,   nonche'   le   autorizzazioni   al
potenziamento, alle concentrazioni e  al  trasferimento  di  impianti
stradali  di carburante devono essere presentate al comune competente
per territorio.
   2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal
ricevimento, qualora risultino prive dei documenti  e  dei  requisiti
previsti  dagli  articoli  5,  6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269
nonche' in contrasto con i  Piani  regionale  e  provinciale  di  cui
all'art. 4.
   3.  In  ordine  alle  domande regolarmente presentate esprimono il
proprio parere, su espressa richiesta del comune:
     a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;
     b) l'ente proprietario della  strada,  in  merito  agli  accessi
stradali;
     c)  l'ufficio  tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito
agli aspetti tecnico-fiscali;
     d) la Commissione provinciale per i beni  ambientali  ovvero  la
Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e architettonici secondo le
rispettive   competenze,   in   merito   agli   aspetti   ambientali,
paesaggistici  e  monumentali,  qualora  l'impianto  sia  situato  in
localita' sottoposta a  vincolo  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  in
materia.
   4.  Non  sono  soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di
impianti esistenti:
     a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con  altri
a doppia erogazione, per prodotti gia' autorizzati;
     b)  erogazione  di  benzina  senza piombo mediante strutture gia
installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;
     c) cambio di destinazione di serbatoi;
     d) aumento del numero e/o  della  capacita'  di  stoccaggio  dei
serbatoi;
     e)  sostituzione  di  miscelatori  manuali con altri elettrici o
elettronici;
     d) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
     g)  installazione  di  attrezzature e accessori dell'impianto di
distribuzione di  carburanti,  quali  servizi  igienici,  chioschi  e
pensiline, isole di distribuzione.
   5.  Tali  modifiche  devono  essere  preventivamente comunicate al
comune dove ha sede l'impianto e realizzate nel rispetto delle  norme
di  sicurezza  e  di  quelle fiscali. La corretta realizzazione delle
modifiche dove risultare da  regolare  verbale  di  collaudo  redatto
dalla Commissione di cui all'art. 17.
   6.  Il  comune  deve  acquisire  i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei
Vigili del  fuoco  per  il  rilascio  di  autorizzazioni  concernenti
l'installazione,  il potenziamento, il trasferimento e l'esercizio di
impianti  ad  uso  privato  ubicati  all'interno   di   stabilimenti,
magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento
del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa.
   7.  Vanno  pure richiesti i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili
del   fuoco   anche   nei   casi   di   autorizzazioni    concernenti
l'installazione  di  nuovi  distributori  per prodotti gia' esistenti
nonche' di apparecchiature self-service pre-pagamento.
   8.  Per  gli  impianti  destinati  all'esclusivo  rifornimento  di
natanti  deve  essere  richiesto il parere, oltre che dell'U.t.i.f. e
dei Vigili del fuoco, anche dell'autorita' competente del demanio.
   9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al  comma  4  e
corredate  dei  suddetti  pareri, vengono trasmesse, per il parere di
competenza,  dal  comune  alla  Commissione  consultiva  regionale  o
provinciale carburanti a seconda delle rispettive competenze.
   10.  Il  rinnovo della concessione e' subordinato all'accertamento
dell'idoneita'  tecnica  delle   attrezzature   dell'impianto.   Tale
idoneita'  deve  risultare  da  regolare  verbale di collaudo redatto
dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 17.
   11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli  oli  esausti,
del  gasolio  per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di
tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico,  non
costituisce ne' potenziamento, ne' modifica, ma sottosta' al rispetto
delle  norme  di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere
comunicata al comune che provvedera' ad inserirla nell'autorizzazione
e a darne comunicazione all'U.t.i.f. competente per territorio.
   12. Non e' ammesso il trasferimento  parziale  di  impianti  anche
quando  singoli  distributori  di  un  unico  impianto  hanno formato
oggetto di separata concessioni o autorizzazioni.
   13. I provvedimenti di concessione o  autorizzazione  emanati  dal
comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni
all'albo  pretorio  con  la  specificazione  del  relativo titolare e
dell'oggetto.
   14.  Contro  il  provvedimento  comunale  e'  ammesso  ricorso  al
Presidente  della  Giunta  provinciale  entro  i  termini  e  con  le
modalita' di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.".