Art. 8.
Modifica all'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, e' cosi'
sostituito:
"Art. 14. (Procedure). - 1. Le domande per il rilascio e il
rinnovo delle concessioni, nonche' le autorizzazioni al
potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti
stradali di carburante devono essere presentate al comune competente
per territorio.
2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal
ricevimento, qualora risultino prive dei documenti e dei requisiti
previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269
nonche' in contrasto con i Piani regionale e provinciale di cui
all'art. 4.
3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il
proprio parere, su espressa richiesta del comune:
a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;
b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi
stradali;
c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito
agli aspetti tecnico-fiscali;
d) la Commissione provinciale per i beni ambientali ovvero la
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le
rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali,
paesaggistici e monumentali, qualora l'impianto sia situato in
localita' sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in
materia.
4. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di
impianti esistenti:
a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri
a doppia erogazione, per prodotti gia' autorizzati;
b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia
installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;
c) cambio di destinazione di serbatoi;
d) aumento del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi;
e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici;
d) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) installazione di attrezzature e accessori dell'impianto di
distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e
pensiline, isole di distribuzione.
5. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al
comune dove ha sede l'impianto e realizzate nel rispetto delle norme
di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle
modifiche dove risultare da regolare verbale di collaudo redatto
dalla Commissione di cui all'art. 17.
6. Il comune deve acquisire i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei
Vigili del fuoco per il rilascio di autorizzazioni concernenti
l'installazione, il potenziamento, il trasferimento e l'esercizio di
impianti ad uso privato ubicati all'interno di stabilimenti,
magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento
del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa.
7. Vanno pure richiesti i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili
del fuoco anche nei casi di autorizzazioni concernenti
l'installazione di nuovi distributori per prodotti gia' esistenti
nonche' di apparecchiature self-service pre-pagamento.
8. Per gli impianti destinati all'esclusivo rifornimento di
natanti deve essere richiesto il parere, oltre che dell'U.t.i.f. e
dei Vigili del fuoco, anche dell'autorita' competente del demanio.
9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 4 e
corredate dei suddetti pareri, vengono trasmesse, per il parere di
competenza, dal comune alla Commissione consultiva regionale o
provinciale carburanti a seconda delle rispettive competenze.
10. Il rinnovo della concessione e' subordinato all'accertamento
dell'idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale
idoneita' deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto
dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 17.
11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti,
del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di
tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non
costituisce ne' potenziamento, ne' modifica, ma sottosta' al rispetto
delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere
comunicata al comune che provvedera' ad inserirla nell'autorizzazione
e a darne comunicazione all'U.t.i.f. competente per territorio.
12. Non e' ammesso il trasferimento parziale di impianti anche
quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato
oggetto di separata concessioni o autorizzazioni.
13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal
comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni
all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e
dell'oggetto.
14. Contro il provvedimento comunale e' ammesso ricorso al
Presidente della Giunta provinciale entro i termini e con le
modalita' di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.".